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Agcm: 'Gestori possono partecipare a bando scommesse'

03 novembre 2016 - 11:36

L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha stabilito che Adm dovrà rimuovere i vincoli contrattuali che impediscono partecipazione a bando scommesse dei gestori.

Scritto da Ac
Agcm: 'Gestori possono partecipare a bando scommesse'

Roma - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha invitato Adm a far rimuovere tutti i vincoli contrattuali che impediscono la libera partecipazione degli attuali gestori al futuro bando di gara scommesse.

Lo rende noto Agisco, a seguito della segnalazione di settembre 2014 dell'associazione giochi e scommesse, che aveva invitato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) a intervenire, in virtù dei propri poteri di vigilanza e controllo del comparto, per rimuovere le criticità della clausole contrattuali in materia di durata e rinnovo del contratto dei concessionari scommesse con i propri gestori. In particolare l'Autorità Garante ha evidenziato che devono essere rimosse le clausole contrattuali ove "estendendo la durata del rapporto contrattuale tra concessionario e gestore oltre il periodo di vigenza dell'attuale concessione, rischiano sia di impedire la partecipazione alla futura procedura concorsuale di un elevato numero di gestori in grado potenzialmente di esercitare, al margine, una concorrenza anche sensibile in sede di gara, sia di ostacolare la mobilità dei gestori a valle della gara".

 

Adm recependo il parere ricevuto, ha inviato una propria nota a tutti i concessionari scommesse invitandoli a "non stipulare, con i proprio gestori dei negozi, contratti la cui durata sia superiore a quella delle concessioni" e ad "attenersi alle disposizioni convenzionali in materia al fine di garantire rispetto dei principi fondamentali che inspirano l'attività di raccolta dei giochi pubblici".
 
IL COMMENTO DI AGISCO - "Finalmente dopo tre anni di mancate risposte alle richieste inviate ad AdM di verificare che i contratti di gestione dei concessionari fossero rispondenti all'articolo 15 della Convenzione ('Rapporti con i gestori dei negozi') vediamo riconosciute dall'Autorità garante le nostre ragioni, con l'obbligo di AdM di intervenire su tutte le clausole che limitano la libertà di concorrenza". Questo il commento del presidente di Agisco, Francesco Ginestra, secondo il quale "AdM deve intervenire affinché i contratti di gestione non proseguano automaticamente dopo la data di scadenza della concessione e non abbiano il rinnovo automatico, poiché queste clausole limitano sia l'eventuale
partecipazione al futuro bando scommesse sia la possibilità di valutare le offerte di gestione di tutti i concessionari. Abbiamo scritto ad AdM di verificare i contratti e di far rimuovere le clausole che limitano la partecipazione dei gestori, evidenziando che tali clausole possono rappresentare una discriminazione dei gestori e ciò potrebbe portare all'annullamento del bando".
 
"SNAI NON HA POSIZIONE DOMINANTE" -  In particolare, si legge nella nota "l'Autorità ha rilevato che Snai Spa non risulta detenere una posizione dominante, a livello nazionale nel mercato di raccolta dei giochi e delle scommesse e del segmento relativo alla raccolta delle scommesse, nel quale si realizza il comportamento. La struttura dell'offerta del segmento della raccolta delle scommesse è inoltre destinata a mutare nel breve periodo in ragione dell'esito della procedura di gara di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 208/2015 per l'attribuzione, ex novo, di tutte le concessioni e i diritti per la raccolta su rete fisica delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi incluse le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici". Inoltre, nell'adunanza del 4 agosto, "l'Autorità ha deliberato di rilasciare un parere ai sensi  dell'articolo 22 della legge n. 287/90 nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel quale si invita tra l'altro l'Agenzia ad intervenire, in forza dei poteri di vigilanza e controllo alla stessa atrribuiti, affinché siano risolte le criticità delle previsioni contrattuali in materia di durata e rinnovo presenti nei vigenti contratti tra i concessionari e i gestori dei negozi di giochi a base sport, che non risultino conformi alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) delle attuali convenzioni; nonché ad attivarsi al fine di evitare che tali criticità siano replicate a seguito della futura gara per l'attribuzione della concessione dei giochi a base sport. L'Autorità ha infatti ritenuto che tali previsioni contrattuali, estendendo la durata del rapporto contrattuale fra concessionario e gestore oltre il periodo di vigenza dell'attuale concessione, rischiano sia di impedire la partecipazione alla futura procedura concorsuale di un elevato numero di gestori in grado potenzialmente di esercitare, al margine, una concorrenza anche sensibile in sede di gara, sia di ostacolare la mobilità dei gestori a valle della gara. Nel parere reso all'Adm è stato fatto presente che sono state portate all'attenzione dell'Autorità, in particolare, criticità nei rapporti contrattuali tra Snai Spa e i gestori dei negozi cui la stessa ha affidato la commercializzazione dei giochi a base sport". Il testo di tale parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90 successivamente alla pubblicazione del bando di gara relativo alla procedura di cui all'articolo 1, comma 392, della legge n.208/2015.
 
 

GINESTRA "GESTORI LIBERI DI SCEGLIERE" - A questo proposito, Ginestra precisa che questa azione era stata avviata, negli scorsi anni, con la precedente amministrazione del concessionario Snai. "Non è quindi una faccenda relativa a Snai o un'azione 'contro' Snai perché da questa pronuncia i gestori potranno essere liberi di scegliere e quindi di recedere da qualunque rapporto con i concessionari per scegliere soluzioni più convenienti o più performanti. Per questo non stiamo annunciando una perdita di punti vendita di Snai, ma di una libertà acquisita dalla rete che i gestori potranno far valere nei confronti del loro concessionario di riferimento, qualunque esso sia, qualora non siano soddisfatti delle condizioni che gli sono state proposte. Abbiamo quindi dato la libertà che vige in qualunque altro mercato: in quello assicurativo, telefonico e di qualunque altro servizio".

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