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Scommesse, Cassazione: 'Cessione beni, deterrente a partecipazione gare'

19 dicembre 2016 - 09:59

La Cassazione annulla con rinvio il sequestro preventivo di attrezzature per la raccolta di scommesse di centro collegato ad un operatore maltese.

Scritto da Redazione
Scommesse, Cassazione: 'Cessione beni, deterrente a partecipazione gare'

 

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio al tribunale di Teramo un'ordinanza di conferma del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari relativo ad alcune attrezzature strumentali, di proprietà della predetta azienda, utilizzate per la raccolta di scommesse sportive o su altri
eventi.


A seguito di un controllo effettuato dalla Tenenza di Roseto della Guardia di Finanza presso l'esercizio gestito dalla ricorrente, era emerso che non risultava in possesso dell'autorizzazione di polizia prevista dall'art. 88 del Tulps, regolarmente richiesta e, tuttavia, non  concessa dalla Questura di Teramo, in quanto indagata per il delitto di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis, della I. 13 dicembre 1989, n. 401.


Secondo la teoria dei difensori della ricorrente, condivisa dalla Cassazione, "sussisterebbero, ancora oggi, ostacoli alla partecipazione della stessa alle gare indette dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, contenendo le ultime procedure di gara gli stessi limiti e vincoli già censurati dagli organi giudiziari nazionali e comunitari. Osserva, in particolare, che il d.l. 2 marzo 2012, n. 16 e la relativa documentazione attuativa non realizzerebbero il fine, pur dichiaratamente perseguito, di adeguare l'ordinamento di settore ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause Costa e Cifone per porre rimedio alla illegittima esclusione di alcuni operatori dalle precedenti gare del 1999 e del 2006, rilevando, altresì, che a cagione di tale discriminazione la società non avrebbe potuto partecipare al bando del 2012, che sarebbe stato dalla stessa impugnato davanti al Tar per il Lazio mediante intervento adesivo al ricorso principale presentato nel procedimento n. 8332/2012"

Secondo i giudici, è "suscettibile di sussistere, sul piano dei principi (spettando al giudice del merito, come meglio si chiarirà oltre, valutare, con riguardo al singolo caso sottoposto al suo esame, il contrasto in concreto), l'incompatibilità con gli artt. 49 e 56 Tfue della previsione in virtù della quale si è imposta, forzosamente, al concessionario la cessione dei beni, essendo tale disposizione suscettibile di fungere da deterrente alla partecipazione alle gare in termini tali da rappresentare una restrizione al diritto di stabilimento e/o di libera prestazione di servizi. L'ordinanza della Corte di giustizia pronunciata sul quesito di questa Corte ha, infatti, sul punto ribadito i principi già affermati dalla sentenza del 28/01/2016, Laezza, adottata su un'analoga domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Frosinone in data 9/07/2014 (e, dunque, successivamente alla domanda sollevata da questa Corte in data 5/02/2014,
venendo, tuttavia, decisa anteriormente a quest'ultima, definita, appunto, con l'ordinanza del 7/04/2016, Tornassi e altri).
Tale sentenza ha affermato, come si è premesso, che gli artt. 49 e 56 Tfue devono essere interpretati nel senso che gli stessi ostano ad una disposizione nazionale restrittiva la quale impone al concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, spettando al giudice del rinvio nazionale la verifica in ordine alla effettiva eccedenza o meno di detta restrizione".
 

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