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Cassazione: 'Scommesse illegali, dimostrare discriminazione'

17 gennaio 2017 - 09:32

La Corte di Cassazione ribadisce che per non incorrere nel reato di scommesse illegali il Ctd deve dimostrare discriminazione del bookmaker estero.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Scommesse illegali, dimostrare discriminazione'

 

 

"Questa Corte ha già affermato che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le stesse o a causa di una illegittima esclusione dalle gare o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario stesso".

 

Lo sottolinea la Corte di Cassazione nel dichiarare inammissibile il ricorso del titolare di un Ctd condannato dalla Corte d'Appello di Salerno per "mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, esercizio abusivo dell'organizzazione di scommesse e concorsi e raccolta di scommesse in collegamento telematico in mancanza di autorizzazione ed agevolando il gioco d'azzardo".

 

"In altri termini, per procedere alla disapplicazione della normativa interna anche nei confronti degli operatori comunitari, cui l'imputato sia collegato, sarebbe necessario dimostrare rispetto a quali gare si sia dispiegato il comportamento discriminatorio nei confronti delle predette società sotto il profilo o di un'arbitraria esclusione oppure di un impedimento a partecipare (nonostante la manifestata volontà) in condizione di parità con gli altri concorrenti oppure individuare un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei loro confronti.
Nella specie, invece, l'atto di appello è stato, come risultante dalla sentenza impugnata, impostato nel senso, opposto, che spetterebbe al Pm o comunque al giudice verificare che la concessione non sia stata rilasciata a seguito di un indebito rifiuto o del fatto che siano state poste in essere discriminazioni, senza che inoltre venga mai allegata la circostanza, quale presupposto comunque necessario, della avvenuta presentazione di richiesta di autorizzazione.
Sicché il provvedimento impugnato appare giuridicamente corretto laddove, richiamando i precedenti di legittimità di cui sopra, ha implicitamente confutato il ragionamento della ricorrente", ricordano i giudici.
 

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