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Adm: 'Prosecuzione attività raccolta giochi e proroga garanzie'

29 marzo 2017 - 08:43

Adm comunica la prosecuzione dell'attività di raccolta dei giochi pubblici e proroga efficacia garanzie prestate.

Scritto da Redazione
Adm: 'Prosecuzione attività raccolta giochi e proroga garanzie'

Adm comunica ai concessionari di gioco e scommesse per la rete fisica la prosecuzione dell'attività di raccolta e la proroga dell'efficacia garanzie prestate a copertura delle obbligazioni assunte a favore dell’Agenzia.

"L’art.1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n.208, ha previsto l’attribuzione di nuove concessioni per la raccolta dei giochi pubblici con gara da indire dal 1° maggio 2016. La scrivente Agenzia ha trasmesso al Mef per il Consiglio di Stato, a suo tempo, la documentazione predisposta per l’indizione di detta gara, al fine di acquisire il previsto parere di conformità. Con nota n. 54917 del 9 giugno 2016 e con successiva nota di chiarimenti n. 58554 del 20 giugno 2016, entrambe pubblicate nell’area riservata di codesta società, ai fini della prosecuzione dell’attività di raccolta ai sensi dell’art.1, comma 933, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è stato richiesto l’impegno formale alla partecipazione alla gara anche tramite l’estensione delle garanzie in essere a tutela degli obblighi in oggetto, con copertura per tutti i fatti avvenuti entro la data del 30 giugno 2017, più un ulteriore anno di validità necessario per le eventuali azioni di recupero (30 giugno 2018). Nelle more di ricevere il citato parere, vista l’imminente scadenza delle garanzie in essere, si rende necessario procrastinare di un ulteriore anno la durata delle polizze fidejussorie. Pertanto codesta società è tenuta a presentare, necessariamente prima della scadenza del 30 giugno 2017, apposita appendice di estensione di un anno della garanzia, quindi con copertura per tutti i fatti avvenuti entro la data del 30 giugno 2018, più un ulteriore anno di validità necessario per eventuali azioni di recupero (30 giugno 2019). Si sottolinea che, nel caso di sostituzione di garanzia, la nuova garanzia dovrà coprire tutto il periodo coperto dalla precedente polizza fidejussoria, e non solo il periodo rimanente dalla data di stipula della nuova", afferma l'Agenzia in una nota. 

Si ricorda, infine, "che codesta società sta proseguendo l’attività di raccolta in virtù dell’impegno formalmente presentato alla partecipazione alla prossima gara, ai sensi dell’art.1, comma 933, della legge 28 dicembre 2015, n.208. Per tale motivo, decorso il termine del 30 giugno 2017 senza che sia pervenuta la estensione della relativa garanzia, la concessione/titolarità di raccolta sottoscritta da codesta società si riterrà scaduta e si procederà al distacco del collegamento con il totalizzatore".

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