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Cipro: via libera al progetto su scommesse e pubblicità

30 settembre 2017 - 09:12

La Commissione Ue dà il via libera al progetto sulla pubblicità delle scommesse a Cipro.

Scritto da Redazione
Cipro: via libera al progetto su scommesse e pubblicità

Via libera dalla Commissione Ue alla proposta di legge sulla pubblicità delle scommesse di Cipro.

Si tratta di un codice di buone pratiche per la pubblicità relativa alle scommesse. "La pubblicità relativa alle scommesse, effettuata con qualsiasi mezzo, è vietata quando: è falsa o ingannevole, in particolare per quanto concerne le informazioni relative alle vincite o alle probabilità di vincita dei giocatori; incoraggia le persone a infrangere la legge o ad adottare un comportamento antisociale; presenta le scommesse come una condizione o un mezzo per garantire la buona riuscita delle relazioni sociali o di amicizia; sfrutta la sensibilità, le ambizioni, l'ingenuità, la mancanza di esperienza o di conoscenze dei minori o delle fasce di popolazione vulnerabili; lascia intendere che le scommesse possono portare alla risoluzione di problemi professionali, educativi o personali quali la solitudine o la depressione; lascia intendere che le scommesse sono una forma d'investimento finanziario; presenta le scommesse in un contesto caratterizzato da comportamenti decisi, forti o disinvolti; presenta le scommesse come una priorità o necessità rispetto ad altri rapporti o obblighi sociali o familiari quali gli obblighi di amicizia, professionali e di studio; lascia intendere che le scommesse possono rinforzare le caratteristiche personali del giocatore, per esempio la sua autostima o le sue capacità, oppure lascia intendere che le scommesse sono un mezzo per ottenere il controllo, essere superiori, riconosciuti o ammirati; mostra o presenta come accettabili o incoraggia le scommesse sul luogo di lavoro; sfrutta le convinzioni culturali o le tradizioni relative alle scommesse e alla fortuna; promuove le sigarette o il consumo eccessivo di alcol durante l'attività di scommessa", si legge nel testo.

Per quanto concerne la protezione dei minori "la pubblicità digitale, che consente la trasmissione mirata in base all'età, deve escludere i minori. La sponsorizzazione di campionati o squadre sportive in cui la maggioranza dei partecipanti ha meno di diciotto anni è vietata. La pubblicità relativa alle scommesse, effettuata con qualsiasi mezzo, è vietata quando: mostra minori o persone che possono essere ragionevolmente considerate tali nell'atto di scommettere; incoraggia i minori o le persone vulnerabili a scommettere; i servizi che comprendono le scommesse in denaro o i servizi di gioco d'azzardo non devono mostrare minori, a meno che non svolgano un ruolo secondario in una situazione naturale e non vi sia alcuna insinuazione che tali minori stiano partecipando ad attività relative ai servizi di gioco d'azzardo o che tali attività promuovono la serenità o lo sviluppo familiare; sfrutta la sensibilità, le ambizioni, l'ingenuità, la mancanza di esperienza o di conoscenze dei minori o delle fasce di popolazione vulnerabili".

Sul fronte della trasmissione radiotelevisiva "la pubblicità relativa alle scommesse è vietata: nei programmi televisivi trasmessi tra le 6 e le 19; nei programmi televisivi trasmessi tra le 19 e le 6, subito prima, subito dopo o durante i programmi per bambini, destinati ai bambini o che attraggono particolarmente i bambini; nei programmi radiofonici trasmessi tra le 6 e le 9 e tra le 14 e le 19; nei programmi radiofonici trasmessi tra le 9 e le 14 e tra le 19 e le 6, subito prima, subito dopo o durante i programmi per bambini, destinati ai bambini o che attraggono particolarmente i bambini; se, qualunque sia il supporto utilizzato, non fa brevemente accenno e in modo visibile (in modo positivo) dell'esistenza di misure di autoprotezione e dei rischi legati al gioco d'azzardo. Durante i periodi di cui sopra è consentita la sponsorizzazione nominativa. Ferme restando le fasce orarie summenzionate, la pubblicità è consentita, per un periodo di un'ora subito prima e subito dopo, nonché durante gli eventi sportivi, esclusivamente sul mezzo di diffusione di questi ultimi".

Commercializzazione diretta: "È vietato l'invio di materiale pubblicitario: con qualsiasi mezzo, senza dare al cliente la possibilità di interrompere la ricezione di tale materiale pubblicitario; che non riporta collegamenti Internet relativi alla protezione dei giocatori e al gioco responsabile; ai clienti che ha fatto richiesta di esclusione dall'attività di scommessa, indipendentemente dalla durata di tale esclusione; se prevede contenuti promozionali che contraddicono le modalità di autoprotezione precedentemente selezionate dal cliente".

Premi: sono vietate le promozioni che richiedono ai giocatori di scommettere: per un periodo di tempo minimo; con una cifra minima, al fine di poter partecipare a un programma a premi".
Diritti d'autore: "Il licenziatario deve: garantire che non siano pubblicati annunci pubblicitari digitali sui siti Internet che forniscono l'accesso non autorizzato a contenuti sottoposti al diritto d'autore; prendere tutte le misure ragionevoli per garantire che le terze parti con le quali ha sottoscritto un contratto relativo a un aspetto qualsiasi concernente la licenza rilasciata dall'Autorità abbiano preso visione del presente codice e s'impegnino ad applicarlo; prendere tutte le misure ragionevoli per garantire che i terzi con i quali ha sottoscritto un contratto relativo a un aspetto qualsiasi concernente la licenza rilasciata dall'Autorità non pubblichino annunci pubblicitari digitali sui siti Internet che forniscono l'accesso non autorizzato a contenuti sottoposti al diritto d'autore; e assicurare che, sulla base delle condizioni a cui ha sottoscritto un contratto con i terzi, nel caso in cui dovesse rilevare da parte di questi ultimi un comportamento contrario al presente codice o ad altre norme, direttive, regolamenti o leggi, possa prendere misure adeguate per garantire la cessazione di tale comportamento, salvo risoluzione del contratto concluso con tali terzi".
Una parte del testo riguarda il gioco responsabile: "Il licenziatario dei servizi di scommesse deve includere nei suoi progetti pubblicitari un messaggio di promozione del gioco responsabile e della prevenzione della dipendenza dal gioco, nonché indicare il sito Internet dell'Autorità nazionale per le scommesse www.responsiblegaming.gov.cy, fermo restando l'obbligo, per tali messaggi, di essere preventivamente approvati dall'Autorità nazionale per le scommesse".
Inoltre la pubblicità relativa alle scommesse, effettuata con qualsiasi mezzo, è vietata quando: incoraggia un'attività di scommessa eccessiva o senza limiti; presenta in una luce negativa la scelta di astenersi dalle scommesse o dall'attività di scommessa.

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