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Cassazione: 'No raccolta scommesse senza autorizzazioni'

23 novembre 2017 - 17:06

La Corte di Cassazione ribadisce il divieto di raccogliere scommesse per gli operatori esteri che non hanno partecipato al bando Monti e perciò sono privi di autorizzazione.

Scritto da Fm
Cassazione: 'No raccolta scommesse senza autorizzazioni'

 

"Non sussistono i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale dei commi 643 e 644 della legge di Stabilità del 2015, per difetto di rilevanza, e ciò in quanto, come correttamente, argomentato dal provvedimento impugnato, la società maltese non aveva partecipato al bando, circostanza essenziale per ottenere l'autorizzazione da parte del ricorrente, atteso che della sanatoria possono beneficiare i soggetti già muniti di concessione e comunque muniti dei requisiti del c.d. bando Monti a cui, deliberatamente la società maltese non ha inteso partecipare".


Per questi motivi la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del titolare di un centro scommesse operante per conto di un bookmaker maltese contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Potenza ha confermato il sequestro preventivo delle attrezzature per l'attività di raccolta di scommesse sul rilievo che il bookmaker "era privo della licenza di Pubblica sicurezza ex art.88 Tulps per diniego del Questore motivato dall'assenza di concessione in capo all'allibratore, che ai sensi della legge di Stabilità 190/2014 egli non era riconnpreso tra i soggetti passibili di regolarizzazione avendo iniziato l'attività il 31.7.2015 e dunque successivamente alla scadenza ivi prevista del 30.10.2014 e che non poteva ritenersi che la legge suddetta avesse discriminato l'allibratore maltese, il
quale non aveva mai richiesto la regolarizzazione che pure avrebbe potuto conseguire, ma solo con nota del 6.1.2015 un titolo abilitativo equipollente per operare sul mercato italiano motivata dal fatto di aver sempre versato l'imposta unica ex art.3 d.lgs 504/1988".
 
 
IL RICORSO - Il ricorrente - si legge nella sentenza - "lamenta la violazione dell'art.1 comma 644 della legge di stabilità, dell'art.11 Tulps e dell'art.5 d.l. 504/1988 in relazione all'art.41 Cost. per non essergli consentito l'accesso alla sanatoria malgrado egli avesse comunicato i propri dati anagrafici e richiesto la licenza di PS in mancanza dei requisiti soggettivi imposti dalla sanatoria. In sintesi sostiene il ricorrente che la regolarizzazione in sanatoria accordata dalla legge di stabilità 2015 agli esercenti attività di raccolta di scommesse in Italia per conto proprio ovvero di soggetti terzi anche esteri prevedeva ai sensi dell'art.1 comma 643 l'inoltro della relativa domanda entro la data del 31.1.2015 e per quelli non aderenti alla sanatoria, ai sensi del successivo comma 644 la comunicazione dei propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attività entro 7 giorni dalla sua entrata in vigore ovvero entro 7 giorni dall'inizio della attività commerciale prescrivendo quale condizione il possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'art.88 T.U. Regio Decreto 18.6.1931 n.773: conseguentemente avendo egli subito comunicato i propri dati anagrafici attraverso la richiesta di rilascio della licenza di P.S. il sequestro era illegittimo perché in contrasto con la legge di stabilità che vieta l'avvio e la
prosecuzione dell'attività solo in assenza dei requisiti soggettivi.
Con il secondo motivo deduce l'illegittimità della legge di stabilità e dell'art.88 Tulps rispetto alla normativa costituzionale e al Trattato FUE per la discriminazione operata nei confronti dell'allibratore straniero la cui attività, avendo sempre versato l'imposta unica, doveva ritenersi conseguentemente legittima. In sintesi lamenta il ricorrente che i giudici del riesame abbiano erroneamente applicato la legge penale in relazione all'art.4 legge 401/1989 senza affrontare la questione giudica della compatibilità della stessa con la giurisprudenza comunitaria; deduce, in particolare, il ricorrente, che il provvedimento avrebbe omesso di verificare la discriminazione a carico del bookmaker, illegittimamente escluso dalla gara (c.d. bando Monti), sicché, a seguito della interpretazione vincolante data dalle norme del trattato dalla Corte di Giustizia CE, doveva essere disapplicata la norma penale interna in contrasto con questa. Nel caso in concreto, la società , avendo sempre adempiuto sin dall'entrata in vigore della legge di stabilità del 2011 al versamento dell'imposta Unica non aveva partecipato alla sanatoria la cui finalità era solo fiscale perché il modello da compilare richiedeva la dichiarazione di pagamento dell'imposta a titolo di emersione della pregressa evasione, ed aveva impugnato,perciò.,davanti al giudice amministrativo, il Bando Monti ritenendo che la concessione si poneva in contrasto con la libertà di iniziativa economica e dunque era lesiva dell'interesse della ricorrente. In definitiva l'esclusione dalla sanatoria del 2015 operata a danno della società maltese sarebbe in contrato con l'art. 3 Cost., nella parte in cui avrebbe permesso la regolarizzazione solo a quei soggetti evasori che non avevano assolto l'obbligazione tributaria, escludendo, per contro, e dunque in violazione del principio di uguaglianza, il titolare del centro scommesse e il bookmaker maltese che l'imposta l'avevano sempre corrisposta. Ne conseguirebbe, anche la disapplicazione del decreto Adm del 15/01/2015, ai sensi dell'ali. 5 legge n. 2248 del 1865, in quanto non conforme a legge".
 

I giudici sottolineano che "mentre è incontestata in punto di fumus la situazione fattuale consistente nella mancanza di autorizzazione ex art.88 Tulps in capo al ricorrente, così come l'assenza del doppio titolo concessione/autorizzazione in capo all'allibratore straniero, le censure svolte in punto di diritto con il presente ricorso devono ritenersi infondate".
 

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