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Cassazione: 'Disapplicare norme scommesse Italia in contrasto con Ue'

18 dicembre 2017 - 10:46

La Cassazione torna sul caso Stanleybet e ricorda che le norme italiane sulle scommesse vanno disapplicate se in contrasto con il Trattato Ue.

Scritto da Francesca Mancosu
Cassazione: 'Disapplicare norme scommesse Italia in contrasto con Ue'

 "Il ricorso, con cui si chiede, previa disapplicazione della legge nazionale (art. 4 comma 1 e 4 bis della legge n. 401 del 1989) per contrasto con le norme di cui agli artt. 43 e ss e 46 ss del Trattato Ue, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, è fondato e la sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste".


Questa la motivazione con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un esercente contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva assolto dal reato di raccolta abusiva di scommesse condotta per conto di un operatore straniero privo di licenza in Italia, "perché il fatto non costituisce reato", ma lo aveva dichiarato "responsabile ai soli effetti civili del reato ascritto" condannandolo al "risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separato giudizio".

L'operatore in questione altri non è che Stanleybet, al centro dell'ormai celebre sentenza Costa e Cifone della Corte di Giustizia europea che ha stabilito la sua "illegittima esclusione, in violazione del diritto dell'Unione, dai bandi per l'aggiudicazione delle concessioni anche dopo la nuova gara prevista dal decreto Bersani".
 

I legali del ricorrente hanno dedotto "con un unico e articolato motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 in relazione all'art. 88 Tulps e il vizio di motivazione e ha chiesto l'annullamento della sentenza previa disapplicazione dell'art. 4 cit".
Secondo i legali "la Corte d'appello sarebbe pervenuta alla condanna, ai soli effetti civili, in presenza di impugnazione della parte civile, in assenza di prova di interessi civili lesi non dimostrati.
In secondo luogo, la corte territoriale non avrebbe considerato l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità e di quella comunitaria e sarebbe pervenuta alla
decisione impugnata con violazione di legge e motivazione illogica".
 
 
Il ricorrente - si legge nella sentenza - aveva "richiesto l'autorizzazione ex art. 88 Tulps e il Questore di Roma l'aveva negata unicamente per carenza del titolo concessorio in
capo al Stanleybet Malta Ltd" ma i giudici della Corte d'appello di Roma hanno mancato di considerare che "la Corte di Giustizia europea, nella riunite cause Costa e Cifone, aveva ravvisato l'illegittima esclusione della Stanleybet, in violazione del diritto dell'Unione, dai bandi per l'aggiudicazione delle concessioni anche dopo la nuova gara prevista dal decreto Bersani (punto 85); con la conseguenza che il giudice nazionale, a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia Ce, deve disapplicare la normativa interna (art. 4 comma 1 e 4 bis della legge n. 401 del 1989) per contrasto con quella comunitaria e per l'effetto dichiarare l'insussistenza del fatto in quanto non integra il reato di cui all'art. 4 in esame, la raccolta di scommesse, in assenza di licenza, da parte di un soggetto che operi in Italia per conto di un operatore straniero cui la concessione sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità,
nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli
artt. 43 e 49 del Trattato CE (Sez. 3, n. 28413 del 10/07/2012, Cifone, Rv. 253241)".
 

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