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Tar Calabria: 'Interposizione fittizia, no licenza scommesse'

19 gennaio 2018 - 12:27

Il Tar Calabria conferma il rigetto della licenza per raccolta scommesse ad agenzia sospettata interposizione fittizia del titolare.

Scritto da Fm
Tar Calabria: 'Interposizione fittizia, no licenza scommesse'

"In considerazione della analitica motivazione sottesa al provvedimento, nella quale è anche riportato l’esito di un controllo presso i locali su cui è fondato la 'più che probabile' ipotesi di 'interposizione fittizia', non sussiste il fumus boni iuris".


Lo sottolinea il Tar Calabria nel respingere l’istanza cautelare del titolare di un'agenzia di scommesse contro la Questura di Cosenza per l'annullamento del decreto di rigetto della licenza di Pubblica sicurezza per svolgere l'esercizio delle scommesse di cui all'art. 10 comma 9-octies, D.L. 02.03.2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L.26.04.2012 n. 44.

"Alla luce della peculiarità del settore dei giochi e scommesse, in cui, come più volte osservato dalla giurisprudenza vengono in rilievo, a fronte degli interessi imprenditoriali dei privati, esigenze 'di tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico e dei consumatori, specie minori d'età; lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata' (Corte Cost. 31 marzo 2015, n. 56; cfr. da ultimo, Corte di giustizia dell’Ue, Sezione I, 20 dicembre 2017, C- 322/16) e del necessario bilanciamento tra gli interessi contrapposti richiesto dalla valutazione del pregiudizio grave ed irreparabile ex art. 55 co. 1 c.p.a., non è ravvisabile neanche tale secondo presupposto", evidenziano i giudici amministrativi.
 

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