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Proroga onerosa scommesse: importo annuale entro il 30 aprile

19 gennaio 2018 - 17:44

Proroga onerosa delle concessioni per le scommesse: ecco i dettagli nella determinazione dei Monopoli di Stato. Al via anche la tassazione sul margine per l'ippica.

Scritto da Sm
Proroga onerosa scommesse: importo annuale entro il 30 aprile

I Monopoli di Stato intervengono sulla proroga onerosa delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati. 

Nella determinazione direttoriale si legge: "L’importo annuale dovuto ai sensi dell’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la proroga delle concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati, è versato dal concessionario, dal titolare di raccolta in rete fisica o dal titolare dei punti di raccolta regolarizzati, entro il 30 aprile 2018. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 31 marzo 2018 ed il 30 settembre 2018. Il versamento è effettuato utilizzando il modello F24 accise ed il codice tributo che sarà comunicato sul sito istituzionale dell’Agenzia entro il 15 marzo 2018. Le somme annuali di cui al comma 1 non sono dovute per i diritti e per i punti di raccolta per i quali i soggetti titolari comunicano all’Agenzia, entro il 31 gennaio 2018, gli estremi identificativi ai fini del definitivo distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale. Per effetto della proroga di cui all’art.1,comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le garanzie previste dalle concessioni in essere e dai disciplinari sottoscritti dai titolari di raccolta in rete fisica e dai titolari dei punti di raccolta regolarizzati devono assicurare la copertura degli obblighi convenzionali sino al 31 dicembre 2018 e avere validità per un ulteriore anno successivo a tale scadenza (31 dicembre 2019); le garanzie sono presentate all’Agenzia entro il termine del 30 aprile 2018, ovvero del 31 marzo 2018 in caso di pagamento rateale. L’omesso versamento dell’importo dovuto entro i termini indicati all’articolo 1, comma 1, o l’omessa trasmissione dell’atto di cui all’articolo 2, comma 1, fa venir meno la proroga delle concessioni in essere, della titolarità di raccolta in rete fisica e dei punti di raccolta regolarizzati, fermo restando il recupero delle somme dovute secondo le disposizioni vigenti. L’Ufficio competente porrà in essere tutti gli atti necessari alla rimozione dei relativi diritti per i quali non risultino adempiuti gli obblighi previsti, al fine del conseguente definitivo distacco dal collegamento con il totalizzatore nazionale".

COSA DICE LA LEGGE DI BILANCIO - "Al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito almeno pari a 410 milioni di euro. A tal fine, le concessioni in essere, nonchè la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonchè dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 3.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici".
LA TASSAZIONE SUL MARGINE PER L'IPPICA - Via libera anche alla tassazione sul margine per le scommesse ippiche. Il saldo mensile ippico per le scommesse d’agenzia "è il valore risultante dalla differenza tra il movimento netto del gioco al totalizzatore e i relativi importi delle vincite, dell’imposta unica sul gioco a totalizzatore e dell’aggio di competenza del concessionario, incrementato del prelievo a favore della filiera ippica calcolato sul gioco a quota fissa e sulla multipla a riferimento nonché dell’importo dei biglietti vincenti e rimborsabili prescritti per tutte le tipologie di gioco". Le misure "si applicano a decorrere dal giorno della pubblicazione della determinazione sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli".

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