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Scommesse, Cassazione: 'Raccolta per operatore estero, rinvio al merito'

25 gennaio 2018 - 13:04

La Corte di Cassazione rinvia al tribunale di Bari ordinanza su sequestro di un punto scommesse operante per conto di una società estera priva di autorizzazione in Italia.

Scritto da Fm
Scommesse, Cassazione: 'Raccolta per operatore estero, rinvio al merito'

Risulta "fondato il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente ove si tenga conto dei sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali eurounitari e nazionali. Sussiste infatti, sul piano dei principi, il contrasto con gli art. 49 e 56 Tfue della clausola che impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività, per scadenza del termine della concessione, l'uso di beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco. Con ordinanza del 7.4.2016 C- 210-214/14, Tornassi ed altri, la Cgue, rispondendo al quesito formulato in via pregiudiziale proprio da questa Corte con ordinanza del 5.2.2014, ha ribadito i principi già affermati nella sentenza del 28.1.2016, Laezza C-375/14, pronunciata sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Frosinone del 9 luglio 2014, ed ha precisato che 'Gli articoli 49 Tfue e 56 Tfue devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nei procedimenti principali, la quale impone al concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare".


Lo ricorda la Cassazione nel disporre l'annullamento dell'ordinanza con cui il Tribunale di Bari,
"in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha solo parzialmente accolto il ricorso con il quale il ricorrente aveva chiesto il riesame del sequestro convalidato il precedente 6 dicembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di quella medesima città di
quanto rinvenuto all'interno dell'esercizio commerciale da quello gestito a Bari ed adibito, parallelamente alla attività di cartoleria, a punto scommesse per conto di una società di diritto estero", si legge nella sentenza.
 
 
"Il provvedimento era stato disposto in quanto erano risultati a carico del ricorrente indizi relativi alla commissione del reato di cui all'art. 4, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 401 del 1989 per avere egli svolto la attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi in assenza della prescritta autorizzazione prevista dal Tu delle leggi di pubblica sicurezza, autorizzazione che gli era stata negata in quanto la società estera non era, a sua volta titolare della concessione per lo svolgimento della attività di raccolta di scommesse".
 
La Cassazione ha rinviato al Tribunale di Bari in quanto il giudice di merito "è tenuto, nell'esercizio dei poteri riconosciutigli per legge nella fase dell'impugnazione cautelare, e dunque potendo sempre utilizzare ed apprezzare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici in atti, anche ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti, a valutare la proporzionalità o meno della misura dell'art. 25 dello schema di convenzione del bando 2012 al fine di trarne le dovute conseguenze sulla concreta natura discriminatoria della clausola rispetto all'operatore straniero", conclude la sentenza. 
 
 

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