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Tar Toscana: 'No a centro scommesse vicino a campo sportivo'

01 febbraio 2018 - 16:52

Il Tar Toscana conferma il blocco della realizzazione di un centro scommesse a Pietrasanta (Lu) distante meno di 500 metri da un campo sportivo.

Scritto da Fm
Tar Toscana: 'No a centro scommesse vicino a campo sportivo'

 Il Tar Toscana ha respinto il ricorso di una società di gioco contro il provvedimento con cui il Comune di Pietrasanta (Lu) ha inibito la prosecuzione di un intervento di ristrutturazione edilizia, motivato con la circostanza che l'immobile venisse utilizzato per la realizzazione un centro scommesse, stante la distanza inferiore a 500 metri da un campo sportivo.

"L’esito delle misurazioni eseguite per due volte dalla Polizia municipale conduceva all’individuazione di due percorsi, il primo pari a mt. 434, e il secondo, pari a mt. 465, entrambi rispettosi delle condizioni di sicurezza richieste per i pedoni dal Codice della Strada ed inferiori alla distanza minima richiesta di mt. 500", si legge nella sentenza del Tar.

"Per contro, il percorso alternativo indicato dalla ricorrente si rivelava in contrasto con le norme fissate del Codice della Strada in quanto buona parte dello stesso si sviluppava su pista ciclabile, non transitabile dai pedoni. La ricorrente lamenta, tuttavia, che la distanza minima risulterebbe rispettata se si prendesse a riferimento il cancello posteriore del campo sportivo del quale viene affermato l’abituale utilizzo da parte dei frequentatori dell’impianto. Si osserva in proposito che, quand’anche l’affermazione (contestata peraltro da controparte) fosse effettivamente riscontrabile, essa non risulterebbe decisiva ai fini di cui trattasi dal momento che è incontroversa l’esistenza di un altro ingresso che è quello preso a riferimento per la misurazione e del quale non può essere posto in dubbio l’utilizzo effettivo da parte degli utenti dell’impianto. D’altro canto neppure appare plausibile l’affermazione che l’ingresso carraio cui fa riferimento la ricorrente possa essere considerato quello abituale, non rilevando, ai fini probatori, la produzione di documentazione fotografica che mostrerebbe solo un utilizzo occasionale dello stesso", concludono i giudici amministrativi.
 

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