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Cassazione: 'No a installazione totem, punti convertibili in denaro'

02 marzo 2018 - 12:03

La Corte di Cassazione rigetta ricorso contro sentenza che conferma ordinanza-ingiunzione emessa per apparecchi da gioco non conformi alle prescrizioni Tulps.

Scritto da Fm
Cassazione: 'No a installazione totem, punti convertibili in denaro'


"Le vincite venivano attribuite in 'punti' accreditati su una scheda anonima i quali, a loro volta, potevano essere convertiti in denaro".

Questo il "particolare" secondo cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società di gioco contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato l'ordinanza-ingiunzione emessa per aver installato presso un bar due apparecchi da gioco non conformi alle prescrizioni di cui all'art. 110, comma 6, del Tulps, nella fattispecie dei totem.


Nella sentenza si legge che "la corte territoriale — diversamente da quanto asserito dai ricorrenti - ha in concreto valutato (come si evince a pag. 7 della sentenza impugnata) la configurabilità dell'elemento soggettivo nei confronti del titolare, desunto dalle particolari modalità di funzionamento delle macchine, ben conoscibili dallo stesso, per cui non si è neanche al cospetto di una violazione dell'art. 3 1. n. 689/812), non deducendosi una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge (che implicherebbe necessariamente un problema interpretativo della stessa). Di converso, nel caso di specie, si allega un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all'esatta interpretazione della nonna di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione".
 

"Anche il secondo motivo (col quale si deduce la falsa applicazione dell'art. 110 Tulps e la violazione delle norme comunitarie, per aver la Corte di appello escluso che i totem potessero essere qualificati come giochi promozionali, nonostante i terminali non consentissero vincite in denaro) non può trovare ingresso.
In primo luogo, la censura incorre nei medesimi rilievi indicati con riferimento al precedente motivo, avendo espressamente la corte territoriale affermato (v. pag. 6 della sentenza impugnata) che le vincite venivano attribuite in 'punti' accreditati su una scheda anonima i quali, a loro volta, potevano essere convertiti in denaro.
Inoltre sottopone a questa Corte — nella sostanza — profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, per avere i giudici di merito esposto in modo ordinato e coerente le ragioni poste a fondamento della loro decisione", conclude la Cassazione.
 

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