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Tar Puglia: 'No a raccolta scommesse se si viola legge regionale sul Gap'

07 marzo 2018 - 11:36

Il Tar Puglia conferma la cessazione dell'attività di esercizio e raccolta scommesse in locale vicino a una scuola, in violazione di legge regionale sul Gap.

Scritto da Fm
Tar Puglia: 'No a raccolta scommesse se si viola legge regionale sul Gap'

 "L’attività in questione, in quanto esercitata in un locale posto a 152 metri da un edificio scolastico, sembra non autorizzabile già alla stregua dell'articolo 7 comma 2 L.R. 43/2013 (la legge della Puglia sul Gap, Ndr), e appare allo stato anche manifestamente infondata, e comunque irrilevante ai fini della decisione, la sollevata questione di legittimità costituzionale della norma da ultima citata".

Questa una delle motivazioni con cui il Tar Puglia ha respinto l’istanza cautelare avanzata da una società di gioco contro il Comune di Ginosa (Ta) per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del "Regolamento comunale sale da gioco e giochi leciti" approvato con delibera del Consiglio comunale e del provvedimento a firma del responsabile del Suap con cui è stata ordinata al titolare l'immediata cessazione dell'attività di esercizio e raccolta scommesse nei locali siti a Marina di Ginosa in quanto esercitata in violazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 43/2013 e l'art. 6 del regolamento comunale.

Per i giudici amministrativi l’istanza cautelare formulata dalla società non è accoglibile "considerato che non sembra ravvisabile nella specie la dedotta violazione degli artt. 21 nonies e 19 L. 241/90, atteso che la Scia presentata dalla società ricorrente riguarda l’attività di bar, e che l’attività di raccolta scommesse sportive risulta assoggettata, ex art. 7 L.R. 43/2013 – applicabile anche quando l’attività sia svolta in via secondaria -, ad autorizzazione comunale che non risulta rilasciata nella fattispecie che occupa".
 

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