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Tar Puglia: 'Raccolta scommesse, rispettare distanze legge Gap'

20 marzo 2018 - 17:12

Il Tar Puglia ricorda che non si possono raccogliere scommesse in violazione del distanziometro previsto dalla legge regionale sul Gap.

Scritto da Fm
Tar Puglia: 'Raccolta scommesse, rispettare distanze legge Gap'

"Allo stato e nei limiti della cognizione propri della presente fase, si ritiene non accoglibile la spiegata istanza cautelare attesa, in primo luogo, l’irrilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 comma 2 L.R. 43/2013, non risultando adeguatamente dimostrata l’allegata impossibilità materiale di insediare un’attività di raccolta scommesse nel territorio del Comune di Galatone, dove invece risultano tuttora operanti ben due sale da gioco".

 

Con questa motivazione il Tar Puglia ha respinto l'istanza cautelare presentata da una società di gioco contro il Comune di Galatone (Le), per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di sospensione della Scia "fino all'acquisizione delle determinazioni del caso da parte degli Enti competenti, diffidandola nel contempo dal proseguire l'attività di amministrazione” e della nota secondo cui “l'ubicazione dell'esercizio non è conforme alle prescrizioni della L. R. 13 dicembre 2013, n. 43 (art. 7 comma 2), in quanto lo stesso dista meno di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituto scolastico e luogo di culto".
 
 
In ogni caso, per i giudici è "manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale del citato art. 7 comma 2 L.R. 43/2013, considerata la ragionevole prevalenza attribuita dalla norma regionale in parola, attraverso la previsione di una distanza minima dei centri raccolta scommesse dai luoghi cosiddetti 'sensibili', alla tutela della salute dei cittadini ed al contrasto della ludopatia, prevalenza assolutamente compatibile con il sistema di valori tutelato dalla Costituzione che, infatti, all’art. 41 riconosce e tutela la libertà di iniziativa economica privata, che tuttavia non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
 

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