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Tar Puglia: 'Legge Gap vale anche per trasferimento attività'

29 marzo 2018 - 11:10

Il Tar Puglia sottolinea che la legge regionale sul Gap si applica alle attività di gioco trasferite così come alle nuove aperture.

Scritto da Fm
Tar Puglia: 'Legge Gap vale anche per trasferimento attività'

"Non può certo essere condivisa la tesi secondo cui la norma regionale in esame andrebbe interpretata nel senso di riconoscere ai Comuni interessati un margine di discrezionalità nel rilascio delle autorizzazione all’esercizio dei giochi anche a distanza inferiore di 500 metri dai luoghi sensibili, emergendo piuttosto, dal chiaro tenore letterale della disposizione ('l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio non inferiore a 500 metri' dai luoghi sensibili'), che il divieto ha carattere assoluto, senza che residui, pertanto, alcun margine di discrezionalità per l’Ente locale, nel caso di mancato rispetto della distanza minima ivi stabilita".


Questa è delle motivazioni con cui il Tar Puglia ha respinto i ricorsi presentati da due società di gioco contro il Comune di Melendugno (Le), la Questura di Lecce, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, la Regione Puglia e i ministeri della Salute, dell'Economia e delle Finanze per l'annullamento dell'ordinanza con cui è stata respinta l’istanza di trasferimento dell'attività di raccolta scommesse dalla sede originaria ad un'altra per contrasto con l’art. 7 L.R. Puglia n. 43 del 2013 che vieta l’esercizio delle attività di gioco in un raggio inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili (scuole, luoghi di culto, centri sociali, istituti frequentati prevalentemente da giovani).
 
 

Per i giudici amministrativi è ugualmente destituita di fondamento "la tesi secondo cui la citata disposizione non potrebbe trovare applicazione nel caso in discussione, perché l’attività delle ricorrenti non sarebbe nuova, ma già esistente ed esercitata sulla base di un’autorizzazione non ancora scaduta.Invero, come correttamente ritenuto dal Comune di Melendugno nel provvedimento impugnato, la 'novità dell’attività' ai fini dell’applicazione della disciplina in esame, non può che essere valutata in relazione alla specifica sede dove la stessa viene esercitata e non, invece, al suo titolare, sicché nei caso di trasferimento della sede in diverso luogo, il rispetto dei parametri di legge (tra cui la distanza minima dai luoghi sensibili) va verificato come se si trattasse di nuova apertura (vedi Tar Veneto sentenza n. 1078 del 2016, confermata dal Consiglio di Stato, sentenza n. 3138 del 2017). Né il Comune di Melendugno aveva uno specifico onere motivazionale circa i motivi del diniego, attesa la natura oggettiva delle ragioni ostative al rilascio dell’autorizzazione richiesta (mancato rispetto della distanza di 500 metri dai c.d. luoghi sensibili)".
 

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