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Scommesse, Cassazione: 'Cessione rete, verificare discriminazione'

15 maggio 2018 - 13:37

La Cassazione annulla pene per titolare Ctd senza concessione che aveva richiesto licenza 88 Tulps e rinvia alla Corte d'appello per un nuovo giudizio.

Scritto da Fm
Scommesse, Cassazione: 'Cessione rete, verificare discriminazione'

 


"Verifica della discriminazione deve essere affidata al giudice del merito, esulando la stessa dai limiti cognitivì assegnati alla Corte di cassazione, verifica che dovrà essere compiuta, sulla base dei parametri indicati nelle pronunce della Corte di giustizia, onde verificare l'antieconomicità derivante dalla 'virtuale' partecipazione, per la Stanley, alle gare indette a seguito del d.l. n. 16 del 2012 sulla base, tra gli altri, ed esemplificativamente, oltre che del necessario parametro, individuato non in via esclusiva dalla stessa Corte di giustizia, del valore venale dei beni da impiegare, anche del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall'attività di raccolta delle scommesse, secondo un giudizio di tipo prognostico ricavabile da criteri legati all'id quod plerumque accidit".


Lo dispone la Corte di Cassazione annullando - con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio - la sentenza con cui la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore di condanna di un esercente, "alle pene di giustizia, per il reato di cui all'art. 4 comma 1 e 4 bis legge 13 dicembre 1989, n. 401, perché quale titolare dell'esercizio commerciale, sito in Cava dei Tirreni, esercitava abusivamente l'organizzazione di scommesse senza la prescritta concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonchè dell'autorizzazione di Pubblica sicurezza di cui all'art. 88 Tulps".
 
 
Il ricorrente, si legge nella sentenza, "aveva richiesto l'autorizzazione ex art. 88 Tulps e il Questore di Salerno l'aveva negata unicamente per carenza del titolo
concessorio in capo al Stanleybet Malta Ltd, società di diritto maltese munita di licenza e autorizzazione dello Stato in cui ha sede legale. Da tali dati evidenzia che, dopo ampi richiami delle vicende normative, amministrative e giudiziarie anche di fonte comunitaria, che hanno interessato la disciplina dell'attività di raccolta di scommesse, soprattutto con riguardo al trattamento discriminatorio operato della disciplina italiana nei confronti di coloro che, affiliati a società straniere che, pur operanti nello stato comunitario, erano state discriminate con riguardo alla possibilità di accedere ai bandi per le concessioni, che tale discriminazione si sarebbe perpetrata nei confronti della Stanleybet dalla disciplina del c.d. bando Bersani (d.l. n. 223 del 2006) che aveva previsto la indizione di una gara per l'assegnazione di concessione con norme dirette ad impedire la partecipazione di Stanleybet. Tale situazione sarebbe stata riconosciuta, da ultimo, anche dalla recente pronuncia della Corte di giustizia in data 7 aprile 2016, Laezza e anche dalla Corte di cassazione con sentenza in data 18 gennaio 2018, con la quale era stato rigettato il ricorso del Procuratore di Milano avverso al provvedimento di annullamento di sequestro nei confronti di un affiliato a Stanleybet. Da tali premesse chiede l'annullamento della sentenza".
 

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