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Calcioscommesse, Cds respinge ricorso di Novara Calcio contro esclusione da Serie B

17 maggio 2018 - 14:20

Si parla anche di calcioscommesse nella sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Novara Calcio contro l'esclusione dal campionato di Serie B 2014/2015.

Scritto da Fm
Calcioscommesse, Cds respinge ricorso di Novara Calcio contro esclusione da Serie B

 


Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto dal Novara Calcio contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Collegio di Garanzia dello Sport, e la Federazione Italiana Giuoco Calcio - Figc, nei confronti del Vicenza Calcio per la riforma della sentenza del Tar Lazio che aveva confermato l'esclusione dal Campionato di Serie B – Stagione sportiva 2014/2015 sul "presupposto che il campionato di Serie B al quale la ricorrente non era stata ammessa era ormai stato disputato, dichiarando improcedibile la domanda di annullamento degli atti impugnati, e quanto invece alla domanda di risarcimento del danno, la respingeva ritenendo non illegittimi i criteri individuati dalla Figc per l’avanzamento e la sostituzione delle squadre dei vari gironi, che avevano determinato l’esclusione della ricorrente".


Fra i motivi di ricorso "la Novara Calcio s.p.a. lamenta di essere stata illegittimamente esclusa dal ripescaggio a causa di una preclusione prevista nel C.U. n. 56/A per le società che avevano subito sanzioni per illecito sportivo e/o violazione del divieto di scommesse nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014".
 
 
"L’appellante riconosce sì di essere stata sanzionata, nella stagione 2012/2013, ma solo a titolo di responsabilità oggettiva, a causa di alcuni illeciti posti in essere da propri tesserati: contesta quindi il criterio prescelto dalla Figc, atteso che 'la norma non farebbe distinzione sul tipo di responsabilità addebitata al club, se diretta, presuntiva o oggettiva, per quanto il coinvolgimento della società in una situazione illecita sia ben diverso a seconda che la stessa abbia avuto un ruolo attivo o meno nella vicenda'. L’appellata sentenza, nel limitarsi ad evidenziare la correttezza dell’operato della Federazione – atteso che la disposizione in esame non distingueva tra tipologie di responsabilità – avrebbe in realtà ignorato le argomentazioni svolte dalla società nel ricorso di primo grado, con le quali era stata suggerita una diversa applicazione della preclusione (anche in prospettiva di quanto ritenuto dalla giurisprudenza in materia di moralità professionale nelle gare di appalti pubblici: art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, ora art. 80 d.lgs n. 50 del 2016). Ciò in quanto la Novara Calcio sarebbe stata forse l’unica società ad aver provato giudizialmente di combattere il fenomeno delle scommesse, arrivando a denunciare una propria gara", si legge nella sentenza.
 
 
Per i giudici del Consiglio di Stato tale "motivo è inammissibile: con esso l’appellante chiede, sostanzialmente, al giudice di sindacare il merito di tale criterio, per di più alla luce di vicende estranee al giudizio (i procedimenti disciplinari presupposti alla sua esclusione, al dichiarato fine di sindacare ex novo – al di fuori delle giuste sedi – l’effettivo livello di responsabilità attribuibile alla società e, dunque, la maggiore o minor meritevolezza della sua esclusione). A ciò si aggiunga che, come deduce la Figc, la previsione escludente già era presente nel C.U. n. 171/A, che avrebbe, dunque, inibito ab origine il ripescaggio della squadra anche se non vi fosse stato il blocco (poi ritenuto illegittimo) dei ripescaggi sino a venti squadre".

 

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