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Cassazione annulla sequestro società scommesse: 'Confisca errata'

23 maggio 2018 - 12:03

La Corte di Cassazione annulla - con rinvio al Tribunale di Catanzaro - l'ordinanza che ha confermato sequestro società  di scommesse di un boss della cosca Arena.

Scritto da Fm
Cassazione annulla sequestro società scommesse: 'Confisca errata'

"Il provvedimento impugnato ha disposto il sequestro della società effettuando un generico riferimento all'art. 240 cod.pen. e cioè alle condizioni ed ai presupposti della confisca.
Tuttavia, occorre distinguere tra le due differenti ipotesi di confisca previste nel citato articolo. Infatti, il comma secondo della norma contempla i casi di confisca obbligatoria ('È sempre ordinata la confisca') e riguarda, in sintesi estrema: 1) le cose che costituiscono il prezzo del reato; 2) i beni e gli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione di una serie di reati (non rilevanti nella fattispecie) nonché i beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti; 3) le cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato,
anche se non vi è stata condanna.
Nessuna di queste ipotesi si attaglia alla fattispecie in esame".

 

Lo evidenzia la Corte di Cassazione nell'annullare - con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro - l'ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro accoglieva l'appello
proposto ex art. 322-bis cod.proc.pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso l'ordinanza del Gip con la quale era stata rigettata la richiesta di sequestro preventivo di una società con sede in Malta, indicata come nella disponibilità del ricorrente,  sottoposto a misura cautelare perché gravemente indiziato del delitto di concorso esterno all'associazione di tipo mafioso del "clan Arena" di Isola Capo Rizzuto.
 
 
In particolare, si legge nella sentenza, il ricorrente "quale effettivo titolare di fatto della società (che promuoveva siti di gioco), aveva offerto un contributo specifico a quella cosca mettendo a disposizione un sistema illecito di intermediazione nella gestione delle scommesse, software applicativi per l'organizzazione diretta alla raccolta illecita di scommesse on line e per la gestione di giochi d'azzardo".
 

Per i giudici però "si constata che il provvedimento impugnato non soltanto aveva
sostanzialmente limitato la ragione del sequestro preventivo alle mera confiscabilità del bene oggetto della decisione, ma aveva anche escluso lo stretto nesso strumentale con l'attività criminale e con l'effettiva probabilità della reiterazione della stessa: infatti, è stata espressamente esclusa la possibilità che la libera disponibilità della società potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato contestato all'indagato e ciò, in primo luogo, perché la sottoposizione a sequestro escludeva che la predetta potesse mantenere un collegamento operativo con la consorteria 'Arena' nella gestione delle scommesse; e, in secondo luogo, perché le Autorità maltesi avevano revocato, nei confronti della società, la licenza di svolgimento del l'attività di intermediazione nella gestione dei giochi online e del gioco d'azzardo.
Escluse espressamente dette ragioni, la mancanza di motivazione si mostra ancora
più evidente: giacchè è stato ritenuto che sussistesse l'ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 240 cod.pen. (e non anche quella di cui al comma settimo dell'art. 416-bis cod.pen. o di cui all'art. 12-sexies della Legge n. 356 del 1992) il menzionato nesso strumentale doveva essere evidenziato.
Peraltro, non è fuori luogo sottolineare che il provvedimento impugnato aveva disposto il sequestro preventivo della società: ma questa espressione è impropria, poiché, in ipotesi di vincolo apposto ad una realtà societaria, va sequestrato il complesso aziendale o il capitale sociale o le quote sociali, ma non la società in se stessa; e, anche ai fini della connotazione facoltativa della confisca richiamata dal disposto sequestro, andava precisato su quale compendio doveva incidere il vincolo e quale ragione l'aveva indotto".
 

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