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Salerno, Riesame dispone dissequestro Ctd

01 giugno 2018 - 09:35

Il tribunale del Riesame di Salerno dispone il dissequestro di un Ctd legato al concessionario Stanleybet: mancata partecipazione a bando non  è dipesa da negligenza.

Scritto da Redazione
Salerno, Riesame dispone dissequestro Ctd

 

Il Tribunale del Riesame di Salerno ha disposto il dissequestro di un Ctd collegato al bookmaker Stanleybet , ritenendo che la mancata partecipazione al bando di gara 2012 è stata "conseguenza dell'applicazione di una norma discriminatoria".

LA VICENDA - Il 2 marzo 2013 gli Agenti della Guardia di Finanza, Gruppo Salerno, hanno effettuato il sequestro delle attrezzature di proprietà del titolare con la contestazione del reato di cui all’art. 4 L.401/89.
Il 20 settembre 2013 il Tribunale del Riesame di Salerno ha rigettato il ricorso proposto dalla difesa del centro.
Il 15 giugno 2016 la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Salerno per “esprimere una valutazione in ordine alla proporzionalità o meno della misura in oggetto al fine di farne discendere la valutazione sulla concreta natura discriminatoria nei confronti dell’operatore straniero”.
Il 9 gennaio 2017 il Tribunale del Riesame di Salerno ha nuovamente rigettato il ricorso. Viene dunque presentato nuovo ricorso in Cassazione.
Il 24 gennaio 18 la Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, ha nuovamente annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Salerno.
La Corte ha duramente censurato l’ordinanza impugnata.
La Corte di Cassazione ha statuito che: “Mal si comprende, per la verità, anche sotto il profilo logico, come possa il giudice del riesame considerare la non antieconomicità in considerazione dei ricavi “seppure da depurare dai costi di gestione”, affermando che ciò renda manifesto il margine di profitto, anche ove presa in considerazione l’ablazione dei beni. Si tratta, invero, di un giudizio solo ipotetico che, rimanendo privo di ogni riferimento ai costi da detrarre dai ricavi, non soddisfa il primo dei criteri affidati dalla sentenza di annullamento “profitto ragionevolmente ricavabile”, che la Corte di legittimità ha indicato doversi quantomeno ricavare da 'un giudizio prognostico ricavabile dai criteri dell’id quod plerunque accidit'. Criterio del tutto omesso dall’ordinanza impugnata, che, tuttavia, non ne indica alcuno più concreto".

Inoltre, sempre secondo la Cassazione, "il percorso motivazionale del giudice del riesame, dunque, prende un’altra direzione rispetto alle indicazioni impostegli dalla Corte di legittimità, perché oltre a non fare coerente riferimento ai parametri indicati dal giudice di legittimità “a titolo esemplificativo”, non individua né parametri alternativi, né parametri integrativi e laddove lo fa si pone in contrasto con i principi contenuti nella sentenza di annullamento. Ne deriva quindi l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno, Sezione per il riesame, che dovrà procedere a nuovo esame, attenendosi ai principi come indicati nella sentenza della Corte di Cassazione n.51432/2016 del 15/09/2016, secondo le precisazioni qui descritte”.

LA DECISIONE DEL RIESAME - Lo scorso 24 maggio il Tribunale del riesame di Salerno ha accolto il ricorso ex art.324 c.p.p. proposto dall’avvocato Agnello e ha disposto la restituzione dei beni sequestrati.
In particolare il Tribunale ha statuito che: “deve condividersi la valutazione di antieconomicità proposta dalla difesa e quindi procedersi alla disapplicazione della norma interna per violazione degli artt.49 e 56 del trattato Ce, avendo la stessa introdotto una situazione di squilibrio per il libero esercizio del diritto di impresa nel territorio dell’Unione Europea senza una effettiva giustificazione.
Ne consegue, la insussistenza del reato di cui all’art.4 L.401/1989 posto che, nella specie, il mancato rilascio della licenza al ricorrente non deriva dalla insussistenza in capo al prevenuto dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, ma esclusivamente dal fatto di operare per conto di società straniera rimasta priva di concessione per non avere partecipato al bando di gara del 2012, mancata partecipazione dipesa non da negligenza della detta società, ma quale conseguenza dell’applicazione di norma discriminatoria. Ne consegue che l’istanza di riesame va accolta e il decreto annullato”.
Secondo Agnello, "dopo cinque lunghi anni di cause, ricorsi e innumerevoli interventi difensivi i centri di Salerno e provincia hanno ottenuto il riconoscimento della prevalenza del diritto eurounitario e della liceità e regolarità dell’attività di ricevitoria in favore della Stanleybet.

 

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