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Tar Puglia conferma chiusura punto scommesse: 'Non rispetta legge Gap'

06 giugno 2018 - 10:25

Il Tar Puglia conferma cessazione raccolta per punto scommesse per mancato rispetto della distanza dai luoghi sensibili secondo legge regionale sul Gap.

Scritto da Fm
Tar Puglia conferma chiusura punto scommesse: 'Non rispetta legge Gap'

 


"Il provvedimento impugnato attiene all’esercizio (doveroso) dell’attività di controllo di spettanza comunale (essendo stata, peraltro, l’autorizzazione del Questore di Lecce rilasciata, in data 20 aprile 2016, ai soli fini di pubblica sicurezza, ex art. 88 Tulps), ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 9 dell’art. 7 della Legge Regionale della Puglia n. 43/2013 (e, quindi, non in applicazione di disposizioni regolamentari locali), in base al quale - per quanto di rilievo - 'L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2…' (cioè, in materia di distanze dai 'luoghi sensibili') '… spettano al Comune territorialmente competente' (nel caso di specie, appunto, il Comune di Gallipoli)".

Questa una delle motivazioni con cui il Tar Puglia ha respinto il ricorso del titolare di un'impresa contro la determinazione del Comune di Gallipoli (Le) con cui è stata disposta la cessazione immediata della gestione del punto di raccolta su rete fisica di scommesse in considerazione della violazione del divieto sancito dall’art. 7, comma 2 della legge regionale pugliese n. 43/2013, stante l’ubicazione dell’esercizio in un raggio inferiore a cinquecento metri  dai cosiddetti “luoghi sensibili” (come risultante dagli accertamenti della Polizia Locale), precisamente, nel caso in esame, da due chiese con i relativi oratori e da due istituti scolastici.

L'esercente ha avanzato anche " la (più che sospetta) incostituzionalità delle norme della legge regionale pugliese n. 43/2013" ma i giudici ha sottolineato l'infondatezza di tale motivo di ricorso rilevando che "la Corte Costituzionale (proprio nel pronunciarsi sulla predetta ordinanza di rimessione n. 2529/2017), con la sentenza 11 maggio 2017, n. 108, ha dichiarato <non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della L.R. Puglia 13  dicembre 2013, n. 43, recante 'Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (Gap)', sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la  Puglia, sezione staccata di Lecce, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione".
 
Nella sentenza quindi si legge che "il requisito oggettivo e sostanziale della distanza minima dai cosiddetti 'luoghi sensibili' per l’esercizio dell’attività (di cui alla sopra riportata disposizione regionale, a carattere immediatamente precettivo) è 'connaturato' all’ubicazione del punto vendita e  la relativa carenza non può che comportare l’inibizione della relativa attività.
Sicchè l’ordine di cessazione immediata dell’attività medesima è provvedimento vincolato e doveroso (anche in applicazione analogica dell’art. 19, terzo comma, e dell’art. 21 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.) in mancanza della distanza minima di cinquecento metri dai cosiddetti 'luoghi sensibili':  tale oggettiva mancanza, ex se, giustifica e impone l’adozione del provvedimento gravato, con la conseguente insussistenza della (anche dedotta) violazione dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della Legge n. 241/1990". Il Comune di Gallipoli, "accertata - nel caso di specie - l’oggettiva violazione  delle distanze de quibus (non oggetto di contestazione alcuna in punto di fatto), ha correttamente e doverosamente applicato, nell’esercizio di attività vincolata, l’art. 7 della legge regionale n. 43/2013 (non sussistendo, quindi, la dedotta necessità di ulteriore istruttoria). È evidente, poi, che un’interpretazione costituzionalmente orientata non può estendersi fino alla disapplicazione dei precisi limiti chiaramente e direttamente imposti dalla norma regionale medesima (disposizione, come visto, immune da qualsivoglia censura di illegittimità costituzionale). Occorre, a questo punto, solo aggiungere che la perizia tecnica prodotta dal ricorrente non può escludere la dovuta applicazione della norma della legge regionale, (norma) che opera una valutazione di 'prevenzione logistica' (tramite il cosiddetto distanziometro) operante su tutto il territorio della Regione Puglia. , comunque, come pure innanzi esposto, risulta, nella specie, convincentemente dimostrata l’allegata impossibilità di gestione di un punto di raccolta di  scommesse nell’intero ampio territorio comunale di Gallipoli, nel rispetto della distanza di cinquecento metri dai luoghi sensibili, considerato (tra l’altro) che le previsioni urbanistiche di differente destinazione d’uso degli immobili possono anche essere modificate su istanza di parte. In ogni caso, poi, resta ferma la fissazione dei citati limiti di distanza ad opera direttamente della Legge Regionale, posto che, in base ad un giudizio di bilanciamento degli opposti interessi (costituzionalmente rilevanti), risulta prevalente l’esigenza di tutelare gli interessi sensibili indicati nella L.R.  Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 che paiono comunque, eventualmente ed in ipotesi, idonei ad inibire in toto l’attività…., ove non sia possibile in concreto  collocare la sede dell’attività nel territorio comunale senza violare le distanze di cui alla predetta legge, funzionali a garantire la protezione di tali interessi”.
 

Bocciato dal Tar anche il motivo ricorso per cui "il punto di raccolta di scommesse in parola rientrerebbe nel regime 'derogatorio' speciale di cui all’articolo 1, comma 643, della L. 23 dicembre 2014 n.190, finalizzato all’emersione delle strutture in questione (tramite 'procedura di regolarizzazione fiscale'), nonché alla tutela dell’ordine pubblico e dell’Erario, senza previsione alcuna di rispetto di 'distanze minime' dai luoghi sensibili". A questo  proposito il Collegio ricorda che 'proprio l’art. 1, comma 643 della Legge n. 190/2014 esordisce richiamando l’art. 14 della Legge Delega in materia fiscale 11 marzo 2014, n. 23, il quale, in particolare, al comma 2, lett. e) - nel delegare il Governo a 'introdurre e garantire l’applicazione di regole trasparenti  e uniformi nell'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli,  garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica' - ha assicurato la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i princìpi delle norme di attuazione della presente lettera”.

 

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