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Scommesse, Tar Lazio: 'Imposte non versate, confermata decadenza'

20 giugno 2018 - 11:47

Il Tar Lazio conferma decadenza della concessione per operatore delle scommesse che non ha versato le imposte dovute.

Scritto da Fm
Scommesse, Tar Lazio: 'Imposte non versate, confermata decadenza'

 

"La parte ricorrente afferma, erroneamente, che non dovrebbero essere tenuti in considerazione, ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento decadenziale, gli importi oggetto di riscossione da parte di Equitalia. La censura è infondata in quanto dagli atti di causa risulta che la Società è risultata inadempiente ai propri obblighi ed è chiaro che tale inadempimento non può venire meno (quale presupposto per l’adozione del provvedimento impugnato) solo perché muta il soggetto destinatario del pagamento (prima, l’Agenzia e, dopo, Equitalia). Sotto altro aspetto, va rilevato che - diversamente da quanto assume parte ricorrente -, dai dati evidenziati dall’Agenzia e acquisiti in corso di causa - emerge che l’imposta unica del 2012 e 2013 non è stata versata".


Lo evidenzia il Tar Lazio nella sentenza con cui respinge il ricorso di Bet for Bet contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento con cui ha decretato la decadenza della concessione per l’affidamento dell’esercizio dei giochi pubblici disponendo, l’immediato distacco del collegamento con il Totalizzatore Nazionale e l’escussione delle garanzie in essere sino al completo recupero delle somme dovute in ragione degli obblighi concessori.
 
 

LA VICENDA - "L’Agenzia, dopo aver accertato che la complessiva situazione debitoria della ricorrente risultante dai dati riportati sul Totalizzatore nazionale alla data del 20 luglio 2016, era notevolmente peggiorata, rispetto a quella in essere alla data di avvio del procedimento di decadenza iniziato con la nota del 9 dicembre 2015, ha riattivato – con nota del 4 agosto 2016 – il procedimento, fissando il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute e per la conseguente trasmissione della documentazione attestante l’avvenuto adempimento.
L’ammontare del debito è rilevante, considerato anche che la ricorrente, per quanto concerne le somme dovute a titolo di imposta unica riferita agli anni 2012, 2013 e 2014, è decaduta dal beneficio della rateizzazione concesso dall’Ufficio territoriale, non avendo ottemperato all’obbligo di versamento delle rate. La ricorrente è debitrice del complessivo importo di euro 3.435.095,80, pari alla differenza tra il debito di euro 3.597.501,24 e quanto versato a vario titolo corrispondente alla somma di euro 162.408,44. Nell’importo di euro 3.435.095,80 sono comprese non soltanto le somme dovute per le scommesse accettate in rete fisica, ma anche per le scommesse accettate on-line e gli skill-games. In data 29 agosto 2016, la Società ha formulato istanza di accesso agli atti, cui è stato dato riscontro con nota in data 8 settembre 2016. Trascorso il termine di cui alla citata nota del 4 agosto 2016, non avendo ricevuto l’importo richiesto, l’Agenzia ha proceduto all’adozione del decreto di decadenza dalla concessione", si legge nella sentenza.

 

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