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Totem nei bar, Trga Bolzano: 'Giusto sospendere la licenza'

11 luglio 2018 - 15:30

Per il Trga Bolzano l'installazione di totem per il gioco illegale nei bar basta a motivare sospensione della licenza in quanto pericolo per ordine e sicurezza.

Scritto da Fm
Totem nei bar, Trga Bolzano: 'Giusto sospendere la licenza'

 


Con due sentenze il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano ha respinto il ricorso dei titolari di altrettanti bar contro le ordinanze del sindaco del Comune di Bolzano che hanno disposto la sospensione, per la durata di 60 giorni, della licenza rilasciata per la conduzione dell’esercizio pubblico in quanto "un pericolo per l’ordine, la moralità e la sicurezza pubblica".


Il provvedimento di sospensione, secondo quanto si legge nella sentenza, "era stato preceduto da note della Guardia di Finanza – Gruppo di Bolzano, del 2016, con le quali si avvisava il Comune di Bolzano di aver rinvenuto nel locale pubblico in questione diversi apparecchi che attraverso la connessione telematica consentivano di effettuare giocate illecite sulle piattaforme on line (cosiddetti totem), nonché di aver accertato altre infrazioni (mancata esposizione di materiale informativo e delle tabelle dei giochi proibiti) a carico della titolare del predetto esercizio pubblico (doc. 6 e 7 del Comune).

Il Comune di Bolzano giudicava 'gravi' gli illeciti segnalati dalla Guardia di Finanza, accertando altresì che gli stessi avevano comportato 'l’aggiramento' dell’ordinanza sindacale del 2013 con la quale era stata disposta la rimozione di apparecchi di gioco dall’esercizio, in considerazione della presenza, nel raggio di 300 metri dal locale, di numerosi 'siti sensibili' ex art. 11, comma 1bis della L.P. n. 58/1988, come individuati nella planimetria e tabella allegate all’ordinanza medesima.
 
 
"L’ordinanza impugnata risulta nella specie esaustivamente motivata con riguardo alla contestata (re)installazione di apparecchi di gioco effettuata in dispregio di precedente ordine di rimozione.
Detta circostanza è stata, invero, ritenuta integrare gli estremi del 'pericolo per la sicurezza pubblica' nella citata, recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez.VI, n. 2034/2018), ove si è rilevato come 'la norma provinciale applicata nella fattispecie (art. 47, comma 3 L.P. n. 58/1988, ndr), infatti, persegue un obbiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza di un mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al sindaco l’adozione della misura cautelare in esame'.
Il Supremo Consesso di giustizia amministrativa precisa altresì (con statuizione che pare ritagliata sul presente caso) quanto segue: 'Sul punto va ritenuto che il pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza venga appalesato dal fatto che, oltre ad avere il titolare dell’esercizio pubblico omesso in passato di rimuovere spontaneamente i giochi illeciti installati presso il suo locale, dopo il primo sequestro dell’apparecchio totem, ne ha installati due nuovi, dimostrando un atteggiamento incline a reiterare le medesime violazioni e, quindi, a porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, pericolo che, nella specie, non può essere nemmeno evitato attraverso il sequestro dei giochi, tant’è vero che, già in passato, ciò non lo ha trattenuto dall’installazioni dei giochi nuovi. Ad ulteriore conferma della attinenza della fattispecie all’ordine ed alla sicurezza pubblica, depone, poi, la circostanza che, nella fattispecie, è stato accertato l’accesso a giochi illeciti (ossia al gioco non controllato dallo Stato, che potrebbe alimentare i circuiti illegali facenti capo alla criminalità organizzata)'.
L’assunto appare estensibile anche all’omologa fattispecie in esame e consente di affermare che la collocazione di apparecchi da gioco entro il raggio di 300 metri dai punti sensibili individuati con ordinanza esponga a rischio i frequentatori dei predetti punti. L’impugnata ordinanza sindacale, volta a prevenire l’ulteriore protrazione della situazione illecita pericolosa per la collettività e, in particolare, per i soggetti più giovani ed indifesi, risulta quindi giustificata e conforme alla ratio della norma applicata.
Manifestamente infondate sono poi le censure che la ricorrente rivolge contro il provvedimento impugnato, per la parte in cui ometterebbe di localizzare i luoghi sensibili interessati, i criteri di scelta degli stessi, nonché le distanze in concreto rilevate. Tutte le informazioni suddette possono, infatti, agevolmente trarsi dalla parte motiva dell’ordinanza che rinvia all’art.11, comma 1/bis per la tipologia dei siti, nonché alla presupposta ordinanza n. 107/2013 per la geolocalizzazione esatta dei 5 luoghi individuati".
 
 

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