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Tar Veneto: 'Regolamento Venezia vale anche con nuova proprietà'

19 luglio 2018 - 10:24

Per il Tar Veneto il regolamento edilizio di Venezia si applica a sala scommesse che viola distanze da luoghi sensibili anche se cambia proprietario.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'Regolamento Venezia vale anche con nuova proprietà'

 

"L’intestato Tribunale ha già avuto modo di chiarire (cfr. sez. III, 24.1.2018 n. 81) che l’art. 30 del Regolamento edilizio comunale adottato con delibera del Commissario straordinario 2 aprile 2015 n. 42 (che detta la nuova disciplina sulle distanze minime dai luoghi sensibili), richiamato nell’impugnata diffida, va interpretato nel senso che si applica in tutti i casi in cui - a prescindere dalla circostanza che vi sia stata o meno continuità nel gioco lecito - vi sia, successivamente al momento dell’entrata in vigore della predetta norma, un cambiamento della situazione giuridica o fattuale preesistente, e quindi anche nelle ipotesi in cui nel medesimo locale venga ad operare un soggetto diverso da quello precedentemente autorizzato, come appunto si è verificato nel caso di specie".


Lo ricorda il Tar Veneto nel respingere l’istanza di misure cautelari monocratiche avanzata da una società di gioco contro il Comune di Venezia per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’atto di diffida all’esercizio dell’attività di sala scommesse e di offerta di gioco con apparecchi, "nonché, occorrendo, dell’art. 6 del Regolamento comunale di Venezia in materia di giochi, approvato con Dcc n. 50 del 10 novembre 2016, con particolare riferimento alla prescrizione contenuta nel comma secondo".
 
 
L’articolo 30 del Regolamento edilizio dispone che i locali dove viene svolta attività di gioco non possono essere situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurati in linea d’aria, rispetto ai luoghi sensibili indicati.
 
 
I giudici fissano per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 settembre 2018.

 

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