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Tribunale di Lecce: 'Lecita attività di Ctd Stanleybet con slot'

24 luglio 2018 - 08:14

Il Tribunale di Lecce annulla l’ordinanza-ingiunzione emessa a carico di un centro Stanleybet e condanna l’amministrazione alle spese di lite.

Scritto da Redazione
Tribunale di Lecce: 'Lecita attività di Ctd Stanleybet con slot'


Il Tribunale di Lecce, con sentenza emessa il 19 luglio 2018, ha annullato l’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Puglia a carico di una ricevitoria Stanleybet in provincia di Lecce, difesa dagli avvocati Daniela Agnello e
Massimiliano Mura, che aveva installato apparecchi da intrattenimento di cui
all’art. 110 Tulps in assenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 88 del Tulps.


L’amministrazione aveva autorizzato la sala giochi all’installazione e al funzionamento degli apparecchi elettronici.

Successivamente, il titolare della sala giochi aveva stipulato con Stanleybet Malta Limited, società maltese, un contratto di ricevitoria con il quale si è impegnata a svolgere per conto di quest’ultima l’attività di Ctd (centro trasmissione dati) in merito a prenotazioni di scommesse su eventi sportivi.


I Carabinieri di Bagnolo del Salento, durante un controllo presso la sala giochi, hanno rinvenuto 10 apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6/A, Tulps (cosiddette Awp) nonché lo svolgimento dell’attività di trasmissione dati.
 
A seguito del controllo, Adm ha ritenuto che il simultaneo svolgimento di tali attività in assenza della licenza di cui all’art 88 Tulps integrava la fattispecie illecita di cui all’art. 110, comma 9, lett. f-bis del medesimo Testo Unico, con conseguente emissione dell’ordinanza-ingiunzione con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di 15mila euro a titolo di sanzione amministrativa.
 
 
La ricevitoria, assistita dagli avvocati Daniela Agnello e Massimiliano Mura, ha impugnato l’ordinanza ingiunzione innanzi al Tribunale di Lecce. Con sentenza pubblicata il 19 luglio 2018, il Tribunale ha accolto il ricorso affermando che “Stanleybet non è stata messa in condizione di partecipare alla gara a causa della discriminazione insita nella normativa italiana. […] La società, non ha la possibilità di conseguire tale licenza in Italia, a causa delle limitazioni proprie della normativa nazionale”.
 

Il Giudice ha quindi statuito che “non vi sono, dunque, i presupposti per l’applicazione della sanzione, in quanto la normativa italiana, viola, rispetto a Stanleybet, il diritto comunitario. Nel caso di specie, la ricevitoria ha richiesto alla Questura di Lecce il rilascio della licenza di cui all’art. 88 Tulps, ma non l’ha potuta conseguire a causa dell’assenza della concessione nazionale in capo a Stanleybet. 
Il Tribunale ha evidenziato che “l’assenza di licenza ex art. 88 Tulps in capo alla società ricorrente è dunque la conseguenza di una normativa incompatibile con il diritto comunitario e, come tale, non può comportare l’applicazione di sanzione in capo alla ricorrente […] il ricorso è dunque accolto. 
Condanna l’amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite”.
 
Nuova conferma dell’assoluta liceità, legittimità e regolarità dell’attività svolta all’interno dei centri Stanleybet.
 

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