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Scommesse, Tar Lazio: 'Mancati pagamenti, fermo amministrativo'

02 agosto 2018 - 08:19

Per il Tar Lazio sussistono motivi per il fermo amministrativo di un'agenzia di scommesse che deve ad Adm oltre un milione di euro.

Scritto da Fm
Scommesse, Tar Lazio: 'Mancati pagamenti, fermo amministrativo'


"La circostanza che le pretese dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli non siano state giudizialmente accertate e siano contestate dalla ricorrente non esclude la sussistenza dei presupposti per l’adozione del fermo amministrativo.
Quanto, poi, ai maggiori importi di cui la ricorrente pretende di essere creditrice, deve qui confermarsi quanto già rimarcato dalla Sezione nell’ordinanza cautelare del 2017, ossia che nel caso in cuil'agenzia fosse creditrice per un importo maggiore rispetto a quello del fermo, la differenza non sarebbe interessata dal provvedimento impugnato".


Lo evidenzia il Tar Lazio nel respingere il ricorso di un'agenzia di scommesse contro il decreto del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 2017, con il quale è stato disposto il fermo amministrativo, ai sensi dell'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l’importo di euro 1.339.709,01. La ricorrente ha, inoltre, impugnato la successiva nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 13 febbraio 2017, con la quale l’Amministrazione ha disposto di non accogliere l’istanza di annullamento in autotutela del predetto provvedimento di fermo amministrativo.

IL RICORSO - La ricorrente ha affermato "che: (a) il provvedimento impugnato fa riferimento a crediti azionati dall'agenzia per euro 363.837,31 e per euro 28.968,69, ma il realtà il credito effettivamente posto in esecuzione sarebbe soltanto il secondo, e a fronte di tale modesto importo il decreto di fermo sarebbe del tutto sproporzionato; (b) nello stesso provvedimento si afferma che l’Amministrazione sarebbe creditrice dell'agenzia, in base ai dati risultanti dal totalizzatore nazionale, della somma di euro 1.339.709,01, ma la ricorrente non avrebbe ricevuto la notifica di alcuna nota, sollecito di pagamento o atto giudiziario; secondo la società, l’Amministrazione avrebbe dovuto quantificare i crediti vantati e munirsi di un titolo esecutivo per poter apporre il fermo amministrativo; sarebbe pure errata l’affermazione secondo la quale il credito erariale sarebbe superiore ai precetti della ricorrente, atteso che nessun credito sussisterebbe, in realtà, in capo all’Agenzia delle dogane e dei monopoli; peraltro, sarebbe pure incongruo il conteggio delle rispettive partite operato dall’Amministrazione, la quale farebbe riferimento a tutte e tre le concessioni intestate all'agenzia quando deve calcolare i propri crediti, e a una sola delle concessioni quando deve computare i propri debiti nei confronti della ricorrente; (c) l’Amministrazione avrebbe manifestato nei confronti dell'agenzia un atteggiamento arbitrario, pretestuoso e dilatorio, confermato anche dalla nota del 13 febbraio 2017, con la quale è stato negato l’annullamento in autotutela del provvedimento di fermo amministrativo; in verità, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sarebbe tenuta a dimostrare la titolarità del credito riportato nell’atto di fermo amministrativo e, laddove sorgessero dubbi in ordine a tale credito o al credito vantato da Taranto Sport, non potrebbe che procedersi, anche con l’ausilio di un consulente tecnico d’ufficio, all’accertamento delle rispettive posizioni, per comprendere se e in quale misura possa operare la compensazione, rendendo del tutto vano e superfluo il fermo amministrativo, il quale dovrebbe essere annullato; l’Amministrazione dovrebbe, inoltre, dimostrare di aver proceduto, entro i termini di prescrizione, a porre in essere ogni opportuna azione per il recupero del proprio credito, poiché diversamente il fermo amministrativo sarebbe stato utilizzato al solo scopo di operare una non consentita compensazione unilaterale; (d) l’annosa vicenda giudiziaria relativa al pagamento, da parte della concessionaria, dei minimi garantiti – richiamati tra i crediti vantati dall’Amministrazione – avrebbe visto finora un esito favorevole a Taranto Sport, a seguito della pronuncia di tre lodi arbitrali che hanno affermato il carattere non dovuto di tali poste; secondo la ricorrente, sarebbe presumibile un esito favorevole anche delle impugnazioni giurisdizionali dei lodi; tuttavia, le amministrazioni interessate non avrebbero dato esecuzione ai lodi, né avrebbero dato corso alla soluzione transattiva auspicata dai concessionari, così differendo sine die la soddisfazione del privato creditore".
 
 
LA SENTENZA - Il Collegio "non rileva, in altri termini, che i crediti della ricorrente siano stati indicati con riferimento a una sola delle tre concessioni, né potrebbe comunque rilevare la circostanza che tali crediti risultino, eventualmente, di importo superiore a quello oggetto del fermo, poiché il blocco opera per le sole somme vantate dall’Amministrazione, senza dunque alcun pregiudizio per l’eccedenza.
Deve, comunque, aggiungersi che l’importo di oltre due milioni di euro, indicato dall'agenzia nella memoria depositata in vista dell’udienza, deriva da esiti giudiziari successivi al provvedimento di fermo, e quindi non valutabili al fine di apprezzare la legittimità di tale provvedimento. Peraltro, la quantificazione di tale somma è pure contestata per la gran parte dall’Amministrazione resistente, la quale sostiene che, anche ove tutti i lodi arbitrali fossero confermati nei successivi gradi di giudizio, gli importi dovuti alla ricorrente sarebbero di molto inferiori a euro 2.050.837,22.
Non può poi ritenersi che il fermo amministrativo sia stato emesso come provvedimento 'fine a se stesso', in assenza di una seria azione di recupero, tanto da profilarsi quale un’indebita compensazione unilaterale, facendo emergere profili di sviamento, secondo quanto pure allegato dalla ricorrente.
La determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli risulta, infatti, chiaramente diretta a tutela della rilevante esposizione dello Stato, in assenza di garanzie, nei confronti dell’ex-concessionario.
D’altro canto, si è pure detto che l’Amministrazione ha indicato i numerosi atti con i quali ha richiesto il pagamento delle somme di cui ritiene di essere creditrice e che, comunque, la controversia tra le parti relativa ai minimi garantiti è oggetto dei contenziosi pendenti e in via di conclusione, per cui l’esito di tali giudizi porterà necessariamente alla determinazione definitiva delle rispettive pretese. Non è perciò prospettabile il rischio del protrarsi sine die del fermo amministrativo".

 

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