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Sequestro punto scommesse, Cassazione: 'Carenza di motivazione'

22 agosto 2018 - 10:54

Cassazione rinvia a tribunale ordinario per nuovo giudizio ordinanza su sequestro punto scommesse operante per bookmaker estero per mancato esame documentazione.

Scritto da Fm
Sequestro punto scommesse, Cassazione: 'Carenza di motivazione'


"Vi è una carenza di motivazione che dovrà essere colmata con un nuovo giudizio, che abbia per oggetto la reale situazione di fatto nella quale si trova l'indagato, in considerazione dei suoi rapporti con il bookmaker straniero per cui opera e della posizione di quest'ultimo rispetto al regime concessorio in essere. All'esito di tale giudizio, si valuterà, se necessario, il profilo autorizzatorio, con riferimento alle ragioni del diniego della licenza all'indagato".


Questa la motivazione con cui la Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio al Tribunale di Foggia, l'ordinanza del 2017 con cui lo stesso tribunale ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal titolare di un punto scommesse avverso il provvedimento di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero avente ad oggetto
attrezzature informatiche e locali, in relazione all'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse sportive per conto di un bookmaker estero, in mancanza di licenza e concessione, per violazione dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989.
 
 
"Il mancato esame della documentazione presentata in sede di riesame, deducibile quale profilo di omessa motivazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., assume rilevanza decisiva, perché ha comportato un travisamento del fatto da parte del Tribunale. La difesa ha, in particolare, evidenziato che la società estera,
operante in Austria, con cui l'indagato aveva sottoscritto un contratto di prestazione di
servizi, avrebbe subito discriminazioni in conseguenza del regime transitorio confermato
dalla circolare dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli del 9 giugno 2016, che consentiva di continuare ad operare ai titolari di concessioni scadute, senza invece consentire l'ingresso di nuovi operatori. Secondo quanto affermato dal Tribunale, le discriminazioni prospettate sarebbero, invece, legate al 'Bando di gara Monti', di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 16 del 2012, che avrebbe posto condizioni tali da non rendere conveniente l'ottenimento della concessione, in contrasto con i principi comunitari della libera prestazione dei servizi e del diritto di stabilimento. Secondo il tribunale, l'oggetto della censura era la durata limitata delle concessioni in corso, con acquisizione coattiva e gratuita dal concessionario dei beni della rete di gestione e raccolta del gioco, sia in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale, sia in caso di provvedimenti di decadenza; censura resa sostanzialmente irrilevante, per la mancata partecipazione della società a tale bando.
Deve invece rilevarsi che la ricorrente ha evidenziato che la vicenda in esame è del tutto estranea rispetto al 'Bando Monti' del 2012, al quale la società non ha partecipato, perché ancora non costituita. L'oggetto dell'accertamento da effettuarsi da parte del Tribunale avrebbe dovuto essere, dunque, la diversa questione della proroga delle concessioni in essere, conseguente alla mancata concreta adozione di un nuovo bando e, in particolare, il contenzioso aperto dalla società allo scopo di accedere al regime di proroga delle concessioni già in essere, in modo da non dover attendere le nuove assegnazioni e poter incominciare a operare", conclude la sentenza della Cassazione.
 

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