skin

Tar Veneto: 'Licenza scommesse, diniego anche per semplici sospetti'

17 settembre 2018 - 14:00

Il Tar Veneto conferma il diniego della licenza scommesse a titolare in relazione con soggetti che hanno avuto precedenti per scommesse illegali.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'Licenza scommesse, diniego anche per semplici sospetti'

 

"L’attività di raccolta delle scommesse (per la sua intrinseca natura di attività ove si gestisce una gran quantità di denaro), ben potendo essere oggetto di infiltrazioni criminali, giustifica il comportamento dell’Amministrazione dell’Interno la quale, a maggior tutela della sicurezza pubblica ed a maggior garanzia della prevenzione dei reati, nell’esercizio del suo ampio potere discrezione di cui gode in subiecta materia, similmente a quanto avviene in materia di rilascio del porto d’armi, vigila scrupolosamente sui requisiti morali di coloro che richiedono le autorizzazioni di cui all’art. 88 Tulps, dando rilevanza a qualunque segnale, fondato su situazioni di fatto (come appunto avvenuto nel caso di specie), che possa indurre ad operare un giudizio prognostico negativo in merito al futuro comportamento del soggetto istante, senza che tale prognosi debba necessariamente rivestire elevate percentuali di probabilità, ben potendo giustificarsi il rigetto dell’istanza anche sulla base di semplici sospetti, purché fondati su specifiche situazioni di fatto e connotati dal requisito della gravità".

È quanto si legge nella sentenza con cui il Tar Veneto ha respinto il ricorso del titolare di un punto scommesse contro il diniego da parte della Questura di Belluno del rilascio della licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 88 del Tulps per frequentazioni con soggetti "sospetti".


"Il giudizio espresso dalla Questura di Belluno (laddove ha qualificato l’odierno ricorrente come 'prestanome' dei soggetti interessati alla precedente istanza) non vìola affatto i parametri normativi di cui agli articoli 11 e 88 r.d. n.773/1931 ed è, altresì, esente dal profilo di eccesso di potere per difetto di istruttoria lamentato nel ricorso, avendo la Questura di Belluno condotto una approfondita e dettagliata attività investigativa, adeguatamente esposta nell’impianto motivazionale del gravato provvedimento, all’esito della quale sono emersi numerosi fatti ben classificabili come indizi connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere il giudizio espresso dall’Amministrazione dell’Interno in ordine all’intensità dei rapporti intrattenuti dall’odierno ricorrente", prosegue la sentenza.
 

"Manifestamente infondato è, altresì, il secondo motivo di ricorso, non essendo l’Amministrazione tenuta a rispondere analiticamente e partitamente alle ragioni dedotte dal privato nella memoria procedimentale di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) l.n. 241/1990, essendo necessario e sufficiente, come avvenuto nel presente caso, che le ragioni che hanno indotto la parte pubblica a discostarsi da quanto affermato dal privato in sede procedimentale trovino comunque adeguata emersione nell’impianto motivazionale del provvedimento conclusivo del procedimento, anche considerato che, nel caso di specie, il ricorrente ha omesso di indicare quali sarebbero gli spunti argomentativi dedotti nella memoria di cui al citato articolo 10 ed asseritamente ignorati dalla Questura di Belluno, non potendo la critica limitarsi ad una mera e generica contestazione di quanto opinato dall’Amministrazione dell’Interno e trasfuso nel gravato provvedimento", concludono i giudici.

 

Articoli correlati