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Tar Veneto: 'Scommesse, cambio gestore equivale a nuova apertura'

18 settembre 2018 - 08:05

Il Tar Veneto boccia ricorso punto scommesse contro diffida del Comune di Venezia, se cambia il gestore si configura una 'nuova apertura' anche con lo stesso concessionario.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'Scommesse, cambio gestore equivale a nuova apertura'

"A prescindere dalla circostanza (del tutto irrilevante) circa la sussistenza a monte di un medesimo soggetto concessionario, il mutamento del soggetto gestore dell’attività di raccolta di scommesse ippiche e sportive integra una 'nuova apertura' ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale in materia di giochi, con conseguente applicabilità della disciplina relativa al rispetto della distanza minima da determinati luoghi sensibili".


Lo rimarca il Tar Veneto nel respingere il ricorso del titolare di un punto scommesse contro il Comune di Venezia, per la diffida all'esercizio dell'attività per contrasto con quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento comunale in materia di giochi, approvato con delibera del Consiglio comunale n.50 del 10 novembre 2016, trovandosi i locali de quibus ad una distanza inferiore a 500 metri rispetto a numerosi luoghi sensibili indicati nel gravato provvedimento di diffida.

 

Bocciato anche il motivo di ricorso contro l'articolo 6 del Regolamento del Comune di Venezia in materia di giochi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.50 del 10 novembre 2016, con particolare riferimento alla prescrizione contenuta nel comma secondo.
 
 
Per i giudici infatti "l’articolo 6 del Regolamento comunale in materia di giochi, approvato con delibera del Consiglio comunale n.50 del 10 novembre 2016, si pone perfettamente in linea con quanto previsto dall’art. 20, comma 3, lett. a) della legge regionale n.6 del 27 aprile 2015, ove si è devoluto ai Comuni il potere di individuare 'la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo […]'. Non appare manifestamente illogica, irragionevole, né tantomeno sproporzionata, la decisione comunale di stabilire tale distanza in 500 metri da calcolarsi in linea d’aria, anche alla luce della non trascurabile estensione del territorio del Comune di Venezia".
 

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