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Tar: 'Licenza scommesse, sì a diniego Questura se locale viola distanze'

07 novembre 2018 - 10:54

Il Tar Campania conferma il diniego della Questura al rilascio della licenza per la raccolta scommesse a esercizio che viola distanze da luoghi sensibili.

Scritto da Fm
Tar: 'Licenza scommesse, sì a diniego Questura se locale viola distanze'

 

Il questore è tenuto, per il rilascio dell’autorizzazione, a verificare la sussistenza di tutti i requisiti, non soltanto di quelli stabiliti dalla legislazione di polizia (pur se siano esercitabili poteri valutativi discrezionali), ma anche di quelli previsti dalle ulteriori fonti normative, tra le quali ha rilievo proprio la normativa sul rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili”.

 

Lo ricorda il Tar Campania in una sentenza con cui respinge il ricorso di un'esercente contro il Comune di Avellino e la Questura della Provincia di Avellino per il provvedimento con cui quest'ultima le ha negato il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse sportive.

 

A fondamento del diniego, “emanato dopo il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, il questore: ha richiamato la nota con cui il Comune di Avellino ha comunicato di aver rilevato che l’immobile si trova ad una distanza inferiore ai 500 metri dal liceo scientifico statale e che, dunque, non vi è il rispetto della distanza minima, prevista dal regolamento comunale per la prevenzione ed il contrasto delle ludopatie, approvato con la delibera n. 138 del 2017; ha rilevato che, con circolare del 19 marzo 2018, il Ministero dell’Interno ha segnalato alle Questure che esse, in sede di rilascio delle licenze previste dall’art. del Tulps, sono tenute alla verifica del rispetto delle normative vigenti in materia di distanze dai luoghi sensibili, al fine di evitare le conseguenze sociali derivanti dai fenomeni di ludopatia”.
 
 
Del resto, sottolineano i giudici, “in concreto è accaduto che il questore ha acquisito la nota comunale che segnalava proprio la violazione della normativa sulla distanza minima, in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo n. 222 del 2016 sulla unicità del procedimento”.
 
 
La sentenza poi si rimarca che “la normativa in materia – volta anche a contenere le ipotesi di ‘povertà derivanti da propri comportamenti’ – mira alla tutela della salute dei soggetti maggiormente esposti a possibili fenomeni di devianza criminale, potenzialmente coinvolgenti sia le realtà familiari di riferimento sia lo stesso ordine pubblico. Da tale normativa, si desume che la localizzazione dei punti di raccolta del gioco è una materia che attiene, contestualmente, alla tutela della salute e dell’ordine pubblico e che entrambe le tutele sono espressamente richiamate nell’ottica della prevenzione dal rischio di accesso al gioco da parte dei soggetti più vulnerabili, quali i minori di età”.
 

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