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Cassazione accoglie ricorso Ctd: 'Valutazioni empiriche del tribunale'

26 novembre 2018 - 11:37

La Cassazione annulla sequestro delle apparecchiature di un Ctd confermato dal tribunale di Salerno sulla scorta di dati inesatti.

Scritto da Fm
Cassazione accoglie ricorso Ctd: 'Valutazioni empiriche del tribunale'

 

“Il Tribunale, a fronte di una indagine condotta dall'istante attraverso il contributo di esperto, avrebbe dovuto valutare la stessa alla stregua dei canoni stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a riguardo del sapere che si trae dall'applicazione di conoscenze scientifiche e/o tecniche. Quindi, verificare la attendibilità e la completezza dei dati assunti a base delle valutazioni; la validità dei criteri interpretativi e di computo utilizzati, alla luce delle acquisizioni maggiormente accreditate nel settore scientifico o tecnico di interesse; il corretto uso della logica; l'indipendenza dell'esperto (da valutarsi attraverso la corrispondenza del suo operato ai canoni della scientificità).

Ben diversamente, il Tribunale ha opposto alle conclusioni dell'elaborazione tecnica l'evocazione del 'fatto notorio' che 'l'attività di raccolta di scommesse ha prodotto negli ultimi anni per gli operatori economici attivi nei Paesi dell'Unione Europea un notevole profitto'; senza individuare alcun vizio intrinseco della consulenza. Sicché la censura avanzata dal ricorrente, che lamenta l'erroneo riferimento ai ricavi netti del singolo punto vendita piuttosto che a quelli della società, non trova nel provvedimento impugnato alcun elemento che ne dimostri l'infondatezza”.
 
 
Lo evidenzia la Corte di Cassazione nell'annullare l'ordinanza con cui il Tribunale di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame avanzata dal gestore di un Ctd per conto della Stanleybet Malta Limited, società di diritto maltese del gruppo Stanley International Betting; avente ad oggetto il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari nel 2013, relativo a quattro postazioni telematiche (composte da personal computer e relativo monitor, tastiere, mouse e stampante) per la raccolta di scommesse sportive o su altri eventi.
 
 
La Cassazione ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
 
 
Per la Corte non “assumono valore risolutivo le osservazioni 'empiriche' svolte dal Tribunale, sostanzialmente espressive dell'appetibilità dell'attività in parola, pur in presenza della clausola della cessione forzosa; appetibilità ritenuta alla luce del fatto che le domande di partecipazione al bando furono superiori alle concessioni messe a concorso e che i soggetti già concessionari sottoscrissero l'atto di integrativo della convenzione, connesso alla concessione, riportante la clausola in argomento. Si tratta, infatti, di una presunzione che attiene alla particolare attività di impresa, sia pure alla luce di talune caratterizzazioni; valevole in assenza di conoscenze più puntuali, essa non può che assumere carattere recessivo in presenza di ricostruzioni a base tecnico-scientifica, che impegnano il giudice a confrontarsi con esse secondo i rammentati canoni di giudizio, ponendone in luce le eventuali incongruenze”.
 

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