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Ctp Parma: betting tax in conflitto con diritto Ue

28 novembre 2018 - 14:41

Scommesse, Betting Tax, ora di fronte alla Corte di Giustizia Europea, ma Stanley e Adm hanno iniziato a parlarsi.

Scritto da Ca
Ctp Parma: betting tax in conflitto con diritto Ue

Dubbi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione Europea della norma italiana che introduce la betting tax per i Centri Trasmissione Dati. E' quanto ha disposto la Commissione Tributaria Provinciale di Parma, in accoglimento della richiesta della difesa di Stanley e di un Ctd ad essa affiliato, rappresentati in giudizio dagli avvocati Daniela Agnello e Vittoria Varzi. "Sono stati sollevati gravi e ben motivati dubbi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della norma italiana che introduce la tassa in questione per i Ctd".

La vicenda è nota e Stanleybet la riassume così: "Nel 2000 viene bandita in Italia la prima gara per le scommesse sportive. Stanley, gruppo inglese quotato alla borsa di Londra, si propone di entrare nel mercato italiano. Ciò viene ostacolato da clausole escludenti contrarie al diritto dell’Unione, poste a protezione degli operatori dominanti del settore. È questa la conclusione della Magistratura italiana, che negli ultimi 18 anni, in diverse migliaia di casi e in applicazione di ben 4 sentenze della Corte di Giustizia (casi Gambelli, Placanica, Costa-Cifone e Laezza), disapplica le norme di diritto interno per la contrarietà al diritto dell’Unione di tutte le gare bandite dallo Stato italiano (gara del 2000, gara Bersani, gara Monti), e per l’effetto dissequestra e assolve sistematicamente i Ctd Stanley".

Poi, secondo Stanley, viene realizzata una nuova discriminazione, questa volta attraverso lo strumento fiscale: "La legge di stabilità del 2011, infatti, introduce l’obbligo per i Ctd di pagare l’imposta unica, dichiarando nelle premesse di essere diretta ad equiparare il gioco lecito al gioco illecito. Senonché, tenuto conto che i Ctd Stanley sono sistematicamente assolti dalla Magistratura e la loro attività viene considerata pienamente lecita, risulta palese la nuova e ulteriore discriminazione che viene perpetrata nei loro confronti rispetto agli agenti di Snai, Eurobet, Sisal, etc., che non sono sottoposti al medesimo tributo. È vero che i concessionari pagano direttamente l’imposta sulle scommesse, ma lo stesso fa Stanley che paga l’imposta in favore del Paese (Malta) che l’ha autorizzata, non certo in favore di quello che le ha sistematicamente impedito l’accesso".
Da qui la conclusione, fatta propria dal giudice tributario di Parma: "Ovviamente l’imposta unica per i Ctd non è una tassa ma una sanzione dissimulata, diretta a scoraggiarne l’attività. Ne consegue chiaramente che la discriminazione contro Stanley continua attraverso la via fiscale", concludono da Liverpool.
 

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