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Scommesse, Cassazione: 'Assenza titolare occasionale, no condanna'

05 dicembre 2018 - 10:38

La Cassazione rinvia al tribunale di merito vicenda di titolare agenzia scommesse condannato per essersi assentato lasciando l'esercizio a persona non autorizzata.

Scritto da Fm
Scommesse, Cassazione: 'Assenza titolare occasionale, no condanna'

“Non sarebbe stato dimostrato che il prevenuto è rimasto assente dal suo esercizio commerciale per tutto il periodo in cui sono stati svolti gli accertamenti da parte della polizia giudiziaria. D'altra parte il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la assenza dell'imputato, momentanea ed eccezionale, era stata dovuta ad una fattore imponderabile che non gli aveva consentito di riguadagnare il locale non appena era stato informato della presenza degli agenti operanti, circostanza questa tale da escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo”.

 

Lo evidenzia la Corte di Cassazione nell'annullare, con rinvio al Tribunale di Milano, la sentenza con cui lo stesso tribunale ha dichiarato la penale responsabilità del titolare di un'agenzia di scommesse per essersi fatto rappresentare nell'esercizio pubblico ove l'attività era svolta da persona non autorizzata, violando l'articolo 17 del Tulps.
 
 
Per il Collegio, è fondato anche il motivo di impugnazione presentato dal ricorrente che “si è doluto - lamentando il cattivo governo della disposizione di cui all'art.131-bis cod. pen. - del fatto che il Tribunale di Milano abbia escluso la possibilità di ricondurre la fattispecie di cui al capo di imputazione alla ipotesi di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sulla base del rilievo che la stessa, per come accertata, era 'pienamente sovrapponibile a quella descritta dal legislatore'.
Il motivo di impugnazione appare fondato, posto che (a prescindere da quanto dianzi considerato in ordine alla adeguatezza della dimostrazione della sussistenza del fatto), laddove la fattispecie concreta non fosse stata sovrapponibile a quella descritta dal legislatore come tale da astrattamente integrare il reato contestato, sarebbe stato esercizio vano andare a verificare la maggiore o minore tenuità della offesa con essa arrecata al bene interesse tutelato, dato che, stante l'ineludibile principio di tipicità della fattispecie penale, l'ipotesi criminosa contestata sarebbe stata in radice insussistente”.
 
 
Il Tribunale di Milano, in diversa composizione personale, dovrà rivalutare, “alla luce dei principi esposti, gli estremi della fondatezza della ipotesi accusatoria formulata a carico del ricorrente nel capo di imputazione a lui contestato e, subordinatamente alla verifica della sussistenza del reato a lui ascritto, la punibilità del medesimo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen”.
 

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