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Tar Liguria: 'Niente licenza scommesse per Ctd non sanato'

14 dicembre 2018 - 11:17

Il Tar Liguria conferma diniego licenza a Ctd che non si è regolarizzato aderendo alla 'sanatoria' ai sensi della legge di Stabilità.

Scritto da Fm
Tar Liguria: 'Niente licenza scommesse per Ctd non sanato'

“Alla data di emissione del provvedimento impugnato con l’atto di motivi aggiunti, il centro trasmissione dati della società oltre a non essere legato al titolare di una concessione, non aveva aderito alla sanatoria disposta dall’art. 1 comma 643 della legge 23.12.2014, n. 190 - nel testo precedente le modifiche apportate dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità 2016 - mediante il versamento della somma di 10mila euro”.

Lo ricorda il Tar Liguria nella sentenza con cui ha rigettato il ricorso di una società del gaming contro il ministero dell'Interno per l'annullamento del rigetto della richiesta di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio di attività di intermediazione telematica e la cessazione immediata dell'attività di raccolta scommesse di qualsiasi natura effettuata.

 

I giudici amministrativi poi evidenziano che non “rsponde al vero che tale normativa si rivolgesse soltanto ai soggetti evasori dell’imposta unica di cui al D. Lgs. 23.12.1998, n. 504, con ciò impedendo di partecipare alla sanatoria a coloro che, come il ricorrente, dichiarano di avere sempre assolto al corrispondente obbligo fiscale.
L’art. 1 comma 643 della legge n. 190/2014, nella versione vigente ratione temporis, consentiva infatti, oltra alla regolarizzazione fiscale, il rilascio a sanatoria dell’autorizzazione di pubblica sicurezza (ciò cui aspira il ricorrente) ed il collegamento al totalizzatore nazionale, espressamente prevedendo la possibilità di compensare l’anticipazione della somma di 10mila euro con gli importi da versare a titolo di regolarizzazione fiscale per i periodi di imposta anteriori al 2015.
Nulla impediva dunque al ricorrente, se in grado di provare l’integrale assolvimento agli obblighi di pagamento dell’imposta unica di cui al D. Lgs. 504/1998 per il passato, di prendere comunque parte alla originaria procedura di regolarizzazione, di conseguire l’autorizzazione ex art. 88 Tulps e di chiedere successivamente il rimborso di quanto versato in eccesso all’atto della regolarizzazione.
In ogni caso, la mancata adesione alla eccezionale procedura di emersione precludeva senz’altro il rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 Tulps”.
 
 
Ancora una volta emerge che “la legislazione ha chiaramente configurato un sistema 'a doppio binario', in quanto obbliga chi intenda svolgere l’attività a munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 Tulps”.
 

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