skin

Tribunale Roma: 'Imposta scommesse, nessuna colpa grave di Adm'

06 febbraio 2019 - 17:07

Il tribunale di Roma rigetta domanda risarcitoria di Stanleybet Malta Limited contro Adm per avvisi di accertamento su pagamento dell'imposta unica sulle scommesse da parte dei Ctd.

Scritto da Fm
Tribunale Roma: 'Imposta scommesse, nessuna colpa grave di Adm'

“Non si comprende come possa elevarsi un rilievo di colpa grave, atteso che i funzionari pubblici hanno applicato la normativa nazionale secondo un'opzione ermeneutica largamente condivisa dall'organo giurisdizionale deputato alla verifica della legittimità degli atti tributari e, in quanto tale, istituzionalmente deputato a delineare l'interpretazione giuridica da osservare da parte degli organi amministrativi. A questo punto va dato atto che tale diritto vivente potrebbe pure essere riformato e censurato dai superiori organismi nazionali e sovranazionali: ma anche se si verificasse tale scenario rimane ferma la valutazione che gli atti posti alla base della pretesa risarcitoria sarebbero stati emanati in un contesto interpretativo alquanto complesso ed intricato, sicché l'aver optato per la soluzione poi soccombente, quantunque largamente condivisa nel momento dello svolgimento dell'attività, sarebbe comunque configurabile alla stregua di una delle plausibili interpretazioni, ben lungi dal configurare la colpa grave nei termini delineati”.

 

Lo evidenzia il tribunale di Roma nella sentenza con cui rigetta la domanda risarcitoria presentata dalla Stanleybet Malta Limited contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli “per illegittimo esercizio di funzioni amministrative nei confronti del funzionario pubblico”.
Oggetto del contendere gli avvisi di accertamento emessi da alcuni funzionari di Adm in merito alla verifica del pagamento dell'imposta unica sulle scommesse nei confronti di numerosi Ctd operanti per conto della società maltese.
 
“In altri termini, lungi dal configurarsi una situazione di 'macroscopica e inescusabile negligenza ed imprudenza nell'espletamento delle mansioni e/o nell'adempimento dei propri doveri istituzionali' i funzionari pubblici si sono attenuti al 'diritto vivente': se anche gli organismi giurisdizionali nazionali e sovranazionali mutassero l'opzione interpretativa, comunque sarebbe da escludere la responsabilità dei funzionari per gli atti precedentemente adottati nel rispetto dell'opzione ermeneutica elaborata dalla giurisprudenza di merito al momento dell'emanazione degli atti.
Tale ragionamento è ancor più corroborato dalla decisione della Corte costituzionale che ha confermato, per le annualità di imposta successive al 2011, quali quelle poste a base della pretesa risarcitoria azionata nella presente sede, la legittimità costituzionale del regime giuridico dell'imposta unica sulle scommesse.
Conclusivamente, essendo risultato carente il profilo dell'elemento soggettivo, la pretesa risarcitoria esercitata dalla società attrice va respinta”, conclude la sentenza.
 

Articoli correlati