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Tar all'Adm: 'Agenzia ippica, distacco da totalizzatore senza interlocuzione'

28 marzo 2019 - 11:12

Il Tar Lazio condanna Adm a pagare quasi 30mila euro ad agenzia ippica per aver disposto distacco del collegamento del totalizzatore nazionale.

Scritto da Fm
Tar all'Adm: 'Agenzia ippica, distacco da totalizzatore senza interlocuzione'

“La responsabilità dell’amministrazione può essere inferita, sia dalla ritenuta illegittimità provvedimentale, sia dal comportamento colposo in alcun modo contraddetto dall’Agenzia, che ha mancato di costituirsi in giudizio e di controdedurre, portando elementi idonei a confutare la presunzione di colpa conseguente alla ritenuta illegittimità attizia. È invero assunto consolidato che, in presenza di un quadro normativo e fattuale non connotato da particolari profili di ambiguità, l’illegittimità degli atti, pur nell’ambito della responsabilità aquiliana, fonda una presunzione di colpa in capo all’amministrazione, suscettibile di prova contraria, prova che, tuttavia, nel caso di specie non è stata fornita”.

 

Lo sottolinea il Tar Lazio nella sentenza con cui condanna l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a pagare la somma complessiva di 29.453,91 euro ad un'agenzia ippica per il distacco del collegamento telematico con il totalizzatore nazionale, la determinazione con cui è stato disposto il recupero delle somme dovute “a titolo di imposta unica, di quote di prelievo e dell’integrazione del minimo anno garantito”, per la parte eccedente dell’importo garantito dalla polizza fideiussoria, oltre sanzioni ed interessi moratori e la determinazione con la quale è stata disposta l’escussione della cauzione prestata dalla ricorrente a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla convenzione.
 
In primo luogo, evidenziano i giudici, “è errato il presupposto di fatto valorizzato dall’amministrazione, secondo cui, si sarebbe consolidato il provvedimento di decadenza della concessione a seguito di una presunta mancata adesione della ricorrente al citato decreto interdirigenziale 6 giugno 2002 (che ha ridefinito pro futuro le condizioni economiche contrattuali e gli obblighi di pagamento dei concessionari, riducendoli equitativamente e stabilendo modalità di versamento agevolative, Ndr).
Invero, risulta dagli atti di causa (e non è stato contestato in alcun modo dalle amministrazioni intimate) che l’istante società ha aderito con riserva alle condizioni del decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, versando il 10 percento del debito maturato per i minimi garantiti di cui agli anni 2000 – 2001; senza contare che il citato decreto era stato comunque sospeso dal Tar con ordinanza n. 3188/2003.
Inoltre, a conferma della erroneità della ritenuta decadenza, va ricordato che ai sensi dell’art. 2 comma 2 del decreto, l’adesione della concessionaria alle nuove condizioni di cui al Dl n. 147/2003 aveva prodotto l’inefficacia dei pregressi provvedimenti di decadenza della concessione adottate sulla base del DI 6 giugno 2002.
E non vi è dubbio che la ricorrente in data 29 ottobre 2003 abbia aderito anche alle condizioni economiche, come rideterminate dal sopravvenuto DI 10 ottobre 2003 ed abbia anche provveduto al pagamento (ex art. 4 del decreto) della prima rata delle quote di prelievo 2000/2002, parzialmente compensandolo con il controcredito nascente dal 'lodo di Majo'.
In secondo luogo, deve rilevarsi la correttezza dell’avvenuta compensazione, in quanto, da una parte,il lodo di Majo aveva efficacia vincolante e consacrava un credito liquido ed esigibile nonché omogeneo, in quanto attinente ai medesimi titoli contestati (vincolatività peraltro emergente da analoghi provvedimenti assunti in controversie analoghe dallo stesso giudice amministrativo: v. ordinanze n. 3808, 3809, 3810/2004), dall’altra, un conto è l’apposizione dell’esecutorietà, altro è l’esigibilità del credito già riconosciuto dall’arbitrato.
Dal che si inferisce la effettiva sussistenza dei presupposti per operare la compensazione.
Inoltre, il drastico provvedimento di distacco risulta comunque abnorme e sproporzionato, in quanto assunto senza interlocuzione con la controparte, la quale a sua volta era parte creditrice nei riguardi dell’amministrazione.
In terzo luogo, neppur può dirsi che la compensazione era impedita dall’avvenuta adesione da parte del ricorrente alle condizioni di favore di cui al citato decreto interdirigenziale, il quale avrebbe novato i rapporti tra le parti, superando anche il portato della pronuncia arbitrale.
Dalla lettura del decreto non si rinviene alcun espresso riferimento ad una qualsivoglia rinuncia, da parte degli aderenti, ad azioni o a titoli giudiziari di alcun genere, né può inferirsi alcuna cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretese creditorie vantate contro l’amministrazione.
Il che, come condivisibilmente osservato dalla difesa di parte ricorrente, è evincibile dai medesimi provvedimenti giudiziari citati in ricorso, dai quali emerge che il lodo arbitrale era perfettamente efficacie e il DI 10 ottobre 2003 aveva semplicemente ridefinito le condizioni del rapporto base.
Del resto, una preclusione per i concessionari a far valere pretese risarcitorie ovvero pretese creditorie può dedursi solo in esito ad una espressa previsione testuale, che nel caso di specie manca, e non certo da una interpretazione delle disposizioni di legge del Dl n. 147/2003 nonché del DI 10 ottobre 2003.
Da ultimo, emerge dagli atti di causa che la ricorrente ha provveduto regolarmente ad estinguere la prima rata delle quote di prelievo 2000 – 2002 (€ 143.754,99, giusta l’avvenuta compensazione con quelle risultanti dal lodo), nonché versando il residuo mediante bonifico bancario (€ 21.242,18).
Quanto invece alle somme dovute a titolo di imposta unica per gli anni 2003 – 2004, risulta che l’istante società ne ha eccepito la compensazione con il credito di imposta maturato a far data dal 1 gennaio 2003 ai sensi dell’art. 8 comma 10 della L. 200/2003.
Ancora, deve darsi atto che, quanto alla regolarità della posizione della ricorrente, la stessa ha estinto il debito a titolo di imposta unica dovuto per il periodo 2000 – 2002, mediante la definizione agevolata dall’art. 8 comma 2 L. 289/2002, ottenendo altresì la sospensione da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova dell’avviso di accertamento che la competente Agenzia delle Entrate aveva emesso a quel titolo”.
 

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