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Tar: 'Norme Rapallo e legge Liguria non validi per sale scommesse'

01 aprile 2019 - 10:24

Tar Liguria accoglie ricorso contro regolamento di Rapallo (Ge) e legge regionale sul gioco di una sala scommesse che si è vista negare la licenza dalla Questura.

Scritto da Fm
Tar: 'Norme Rapallo e legge Liguria non validi per sale scommesse'

“Il regolamento recante 'disciplina delle sale da gioco' del Comune di Rapallo e la disciplina in termini di distanze dai luoghi sensibili non risulta applicabile all’attività dei ricorrenti avente ad oggetto esclusivamente attività di raccolta delle scommesse; pertanto, i provvedimenti di diniego impugnati devono ritenersi illegittimi”.

 

Lo evidenzia il Tar Liguria nell'ordinanza con cui accoglie la domanda cautelare di un'agenzia di scommesse per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del questore di Genova con il quale è stato disposto "il respingimento dell'istanza per il rilascio della licenza per la raccolta di scommesse” in un locale di Rapallo (Ge).

 

Il Tar specifica che “la differenza tra le sale giochi dotate di strumenti elettronici (Vlt) e i punti di mera raccolta delle scommesse, come è nel caso di specie, è accettata in generale dalla normativa, e consiste nella strumentazione offerta alla clientele, che per gli spazi Vlt consiste nella presenza di apparecchiature elettroniche capaci di monopolizzare l’attenzione del giocatore seriale, mentre le sale scommesse offrono soltanto un luogo per la raccolta, appunto, delle scommesse”, ricordando che “la Regione Liguria si è determinata in argomento con la citata legge 2012, n. 17, che è rubricata ‘disciplina delle sale da gioco’ e che il comma 2 dell’art. 1 della legge citata distingue l’esercizio delle sale da gioco dal gioco lecito nei luoghi aperti al pubblico”.
 
 
Inoltre, si legge ancora nell'ordinanza, “il regolamento del Comune di Rapallo laddove fa riferimento alle 'agenzie di scommesse', ai fini delle distanze dai luoghi sensibili, prende in considerazione solo quelle agenzie di scommesse nelle quali (ai sensi dell’art. 1, comma 2 del regolamento medesimo) vengano esercitate 'le tipologie di giochi previste dall’art. 110, comma 6 tulps, cosiddette new slot e Vlt, giochi leciti' non essendo applicabile il regolamento alle agenzie di scommesse che nei relativi locali si limitano all’esercizio di attività di raccolta delle scommesse”.
 
 
I giudici amministrativi hanno disposto che “la Questura della Provincia di Genova provveda entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento a rideterminarsi, in conformità a quanto indicato in parte motiva, in ordine all’istanza formulata da parte ricorrente e presentata in data 11 ottobre 2018” e fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 giugno 2019.
 

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