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Tar Puglia: 'Sì a divieto gioco vicino a luogo sensibile per tutela salute'

16 aprile 2019 - 14:09

Il Tar Puglia conferma il divieto di raccolta di scommesse in cartoleria vicina a luogo sensibile ai sensi della legge regionale sul gioco.

Scritto da Fm
Tar Puglia: 'Sì a divieto gioco vicino a luogo sensibile per tutela salute'

“Per confutare le censure della ricorrente è sufficiente osservare che il requisito oggettivo e sostanziale della distanza minima dai cosiddetti 'luoghi sensibili' per l’esercizio dell’attività è 'connaturato' all’ubicazione del punto vendita e la relativa carenza non può che comportare l’inibizione della relativa attività. Sicché il provvedimento impugnato risulta esercizio doveroso e vincolato dell’attività di controllo di spettanza comunale, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 9 dell’art. 7 della Legge Regionale della Puglia n. 43/2013, in base al quale - per quanto di rilievo - 'L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2…' (cioè, in materia di distanze dai 'luoghi sensibili') '… spettano al Comune territorialmente competente'. E tanto anche in applicazione analogica dell’art. 19, terzo comma, e dell’art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.”.

 

 

Questa una delle motivazioni per cui il Tar Puglia ha ritenuto “legittimi e doverosi” i provvedimenti con cui il Comune di Otranto (Le) ha disposto, a carico di una cartoleria troppo vicina a un “luogo sensibile” ai sensi della legge regionale sul gioco, la diffida all'esercizio dell'attività di scommesse sportive, nonché le procedure decise dai Monopoli di Stato in merito alla regolarizzazione fiscale per emersione dei soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al totalizzatore nazionale.
 
 
Il Collegio ricorda che “la sentenza della Corte Costituzionale n. 108/2017 ha evidenziato che la legge regionale 43/2013 non ha in alcun modo invaso le competenze statali relative alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, come asserito da parte ricorrente, ma persegue finalità di carattere socio-sanitario proprie della materia di legislazione concorrente 'tutela della salute'".
In particolare, nella decisione in esame si legge che: “il legislatore pugliese non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti” ma per “evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della 'dipendenza da gioco d’azzardo'. La disposizione in esame persegue, pertanto, in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente 'tutela della salute' (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale".
 
 
La Corte ha altresì evidenziato che “la norma regionale si muove su un piano distinto da quella del Tulps, in quanto 'non mira a contrastare i fenomeni criminosi e le turbative dell’ordine pubblico collegati al mondo del gioco e delle scommesse, ma si preoccupa, piuttosto, delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, segnatamente in termini di prevenzione di 'forme di gioco cosiddetto compulsivo' (sentenza n. 300 del 2011). In quest’ottica, la circostanza che l’autorità comunale, facendo applicazione della disposizione censurata, possa inibire l’esercizio di una attività pure autorizzata dal questore – come nel caso oggetto del giudizio principale – non implica alcuna interferenza con le diverse valutazioni demandate all’autorità di pubblica sicurezza”.
La sentenza del Giudice della legittimità si rivela dirimente anche in relazione all’ulteriore censura del ricorrente che deduce la violazione dell’art. 7 comma 10 del D.L.158/2021.
Si legge, infatti, che “la riconducibilità della norma regionale in esame nell’ambito della materia 'tutela della salute' non è, in effetti, contestabile. Il discorso è, tuttavia, diverso con riguardo alla valenza da attribuire all’evocata norma interposta di cui all’art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012. Come rilevato anche dal Consiglio di Stato (sezione terza, sentenza 10 febbraio 2016, n. 579), dalla citata norma statale si ricava soltanto il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi 'sensibili', non anche quello della necessità della previa definizione della relativa pianificazione a livello nazionale. La pianificazione prefigurata dalla disposizione statale invocata come norma interposta non è, peraltro, mai avvenuta, non essendo stato emanato, malgrado il tempo trascorso, il decreto interministeriale che doveva definirne i criteri. Il che rende l’intero meccanismo inoperante, non potendosi ritenere che la mancanza di detto decreto paralizzi sine die la competenza legislativa regionale (al riguardo, sentenza n. 158 del 2016)”.  
 
 
Devono essere “disattese anche le censure con cui la ricorrente deduce che la diffida impugnata violerebbe il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi e l’art. 7 della L.R. 43/2013 che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, e che sarebbe viziata da eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti”.
Si osserva innanzitutto che l’atto gravato non è la diffida del 4 giugno 2014 (mai impugnata e ormai divenuta definitiva), ma il diniego di annullamento in autotutela della stessa del 27 maggio 2015.
Inoltre, detto diniego è stato seguito dal provvedimento del 24 settembre 2015 di applicazione della sanzione amministrativa accessoria e di diffida a non esercitare l’attività di scommesse, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, che produce gli stessi effetti del primo.
 

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