skin

Scommesse, Tar Puglia: 'Associazioni private non sono luoghi sensibili'

02 maggio 2019 - 14:56

Il Tar Puglia accoglie la richiesta di sospensiva di un punto di raccolta scommesse ed evidenzia che le associazioni private non sono soggetti sensibili per cui vale il distanziometro regionale.

Scritto da Anna Maria Rengo
Scommesse, Tar Puglia: 'Associazioni private non sono luoghi sensibili'

 

Un centro di danza gestito da un'associazione sportiva dillettantistica, "essendo assimilabile ad una palestra privata o, comunque, ad una struttura privata che offre attività sportive accessibili ai soli associati, non sembra rientrare tra i cc.dd. 'siti sensibili'" dai quali la legge regionale della Puglia prevede che i luoghi che offrono gioco debbano rispettare un distanziometro di 500 metri. Lo afferma il Tar Puglia nell'ordinanza nella quale ha accolto un ricorso contro il provvedimento con cui il Questore di Lecce ha rigettato un’istanza relativa alla richiesta di licenza per il trasferimento dell’esercizio di un punto di raccolta scommesse in quanto avrebbe violato la distanza di 500 metri – prevista dalla legge regionale pugliese – da una associazione sportiva privata, fissando a marzo 2020 la trattazione di merito del ricorso.

I giudici osservano che "non sembra" che l'articolo 7, comma 2 della Legge Regionale n. 43/2013 "(norma di divieto e, quindi, di stretta interpretazione) includa nel novero dei cc.dd. 'luoghi sensibili' anche le associazioni private (sia pure svolgenti attività rivolte a fasce di età giovanile)" e che "il fenomeno della libera aggregazione privata è estremamente diffuso e capillare (nei più disparati settori), nonché a carattere contingente e 'variabile' nell’organizzazione e nelle finalità (si pensi alle possibili modifiche statutarie, non soggette al controllo della P.A.), l’opposta interpretazione, rendendo oltremodo gravoso ed eccessivamente ampio il divieto in questione, potrebbe portare ad esiti 'paralizzanti' dell’attività economica de qua, come quella svolta dalla ricorrente (comunque, lecita), con i conseguenti possibili profili di incostituzionalità della disposizione regionale medesima".

 

Articoli correlati