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Tar Marche: 'Adeguati limiti orari al gioco di Macerata'

17 maggio 2019 - 14:31

Per il Tar Marche i limiti orari al gioco fissati dal Comune di Macerata sono adeguati e non irragionevoli.

Scritto da Fm
Tar Marche: 'Adeguati limiti orari al gioco di Macerata'

"Nella fattispecie, la specifica limitazione prevista, sia per durata che per cadenza temporale, deve ritenersi adeguata e non irragionevole rispetto alla scelta dell'Amministrazione di contemperare i vari interessi in gioco, ovvero quelli della tutela dell'attività di impresa e della tutela della salute pubblica".

Lo evidenziano i giudici del Tar Marche nella sentenza con cui respingono i ricorsi presentati da alcune sale gioco e scommesse per l’annullamento dell'ordinanza oraria firmata dal sindaco di Macerata a marzo 2018 e della deliberazione con cui nel 2017 il donsiglio comunale ha approvato l'ordine del giorno in merito a “Gioco d'azzardo e ludopatia”.

 

Il Tar ricorda nella sentenza che "l’ordinanza impugnata è stata adottata dal sindaco nell’esercizio legittimo delle proprie prerogative e competenze nella materia in esame (art. 50, comma 7, del Tuel e art. 5, comma 4, della legge regionale n. 3 del 2017). Con particolare riferimento a quest’ultima disposizione, la stessa prevede che le limitazioni orarie siano contenute nel limite delle dodici ore complessive giornaliere, limite che, nella fattispecie, è stato pienamente rispettato, collocandosi l’interruzione giornaliera stabilita dal Comune di Macerata ben al di sotto dell’interruzione massima consentita; peraltro, sebbene l’intesa del 7 settembre 2017 sancita in sede di Conferenza unificata abbia previsto un limite di sei ore complessive di interruzione quotidiana al giorno, la stessa intesa ha tuttavia fatto salva l’efficacia delle disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, che prevedono una tutela maggiore (tra cui si collocano, appunto, quelle dettate nella Regione Marche). Con l’adozione dell’ordinanza impugnata, quindi è stato realizzato un equo contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non potendosi escludere che un'illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, sia a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie. Tanto sulla scorta del canone secondo cui il principio di proporzionalità permette la limitazione dei diritti e delle libertà nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici e per il tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge (Cons. Stato, sez. V, n. 3382 del 2018, citata)".
 
 
Inoltre, per il Collegio "non può condividersi la lettura restrittiva che parte ricorrente fa della legge regionale delle Marche e, in particolare, dell’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 3 del 2017 (che, letto in combinato disposto con l’art. 110, comma 4, del Tulps, andrebbe riferito al solo utilizzo di 'apparecchi previsti dalla normativa statale', ovvero slot machine e Vlt, e non anche alle scommesse). Tutto l’impianto della legge regionale citata, invero, è costruito per prevenire il fenomeno del gioco d’azzardo patologico o Gap in tutte le sue estrinsecazioni, sicché, in mancanza di una specifica previsione che limiti l’applicazione della disciplina in essa contenuta a talune tipologie di gioco, si deve ritenere che l’ambito di applicazione ricomprenda, indistintamente, qualsiasi forma di gioco dal quale derivi un premio in denaro, ivi comprese le scommesse ippiche e/o sportive alle quali, nel silenzio del legislatore regionale, deve essere riferita la disciplina di cui alla citata legge n. 3 del 2017, che all’art. 1, menziona, tra le finalità perseguite, la prevenzione di ogni tipo di dipendenza patologica legata al gioco - in relazione ai giochi (tutti) in grado di creare dipendenza - e l’educazione all’utilizzo consapevole del denaro".
 
 
Infine, si legge nella sentenza, "il provvedimento inoltre è stato emanato sulla base dei dati e delle informazioni in possesso del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Asur dell’Area Vasta n. 3 e dell’Agenzia dei Monopoli di Stato, da cui risulta una diffusione di concessioni leggermente superiori alle medie nazionali e in esito alla ricerca condotta nel 2014 dalla Consulta Provinciale degli Studenti Medi (che, pur effettuata per tutto il territorio provinciale, non per questo non è indicativa della situazione del capoluogo), da cui emerge che il 68% di essi dichiara di aver giocato d’azzardo almeno una volta e che addirittura il 94% dei medesimi dichiara che, pur essendo minorenne, ha trovato esercenti, genitori o altri adulti che non hanno impedito loro di giocare. Detto supporto istruttorio e motivazionale risulta adeguato alle scelte assunte per realizzare l'obiettivo del contrasto alla ludopatia, obiettivo che, si ribadisce, è il medesimo che si intende perseguire anche a livello statale e regionale". 
 

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