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Raccolta scommesse non autorizzata, Cassazione rinvia a Corte di Appello

13 giugno 2019 - 14:08

La Cassazione rinvia a Corte di appello verifica applicabilità della non punibilità per raccolta di scommesse su eventi calcistici con autorizzazione solo per quelle ippiche.

Scritto da Fm
Raccolta scommesse non autorizzata, Cassazione rinvia a Corte di Appello

Spetterà alla Corte di appello di Bari verificare l'applicabilità dell'articolo 131 bis del Codice penale, che stabilisce la non punibilità per la particolare tenuità del fatto, al titolare di un punto di accettazione delle scommesse ippiche che operava anche la raccolta diretta di scommesse per eventi sportivi calcistici, in difetto della licenza ex art. 88 Tulps.

L'uomo è stato condannato alla pena principale di quattro mesi di reclusione ed a quella accessoria del divieto di mesi sei di accedere in luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giochi con vincita in denaro autorizzati per l'esercizio abusivo della raccolta di gioco, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 4 bis e 4 ter I n. 401/1989.

 

Nella sentenza, che ritiene infondati i motivi di ricorso contro le pene decise dai giudici, si legge che “la Corte territoriale ha, quindi, ritenuto sussistente anche l'elemento psicologico del reato contestato, dando rilievo dimostrativo alle seguenti circostanze, emerse dalle risultanze istruttorie e dimostrative della piena coscienza e volontà della condotta illecita: contenuto dei contratti che il ricorrente aveva personalmente sottoscritto, con una società con sede nel territorio italiano e titolare di concessione per le scommesse sportive, secondo cui all'uomo veniva affidato esclusivamente lo svolgimento di attività di promozione e pubblicizzazione del gioco a distanza -  attività accessoria e propedeutica alla raccolta a distanza di gioco riservata alla sola concedente - e attività di commercializzazione di ricariche; diretta riscossione del denaro ricevuto per le scommesse per eventi sportivi di tipo calcistico con rilascio di ricevuta.
Va ricordato che l'accertamento del dolo, quale prova della coscienza e volontà del fatto, costituisce un accertamento di fatto volto a conoscere e ricostruire il fatto storico e deve fondarsi sulla considerazione di tutte le circostanze esteriori dai quali il giudice inferisce la sussistenza o meno di una determinata realtà psicologica (Ssuu 38343/2014 Rv. 261105; 16465/2011 Rv. 250007; 4912/1989 Rv. 180979).
Nella specie, la motivazione offerta dalla Corte territoriale a fondamento dell'accertamento dell'elemento psicologico ha tenuto conto di tutti gli elementi fattuali rilevanti, e si connota come adeguata e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Il ricorrente, peraltro, attraverso una formale denuncia di vizi di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
Né coglie nel segno la dedotta violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la Corte territoriale ritenuto il ricorrente responsabile a titolo di dolo e con a titolo di colpa come affermato, invece, dal Tribunale, senza alcun effetto sulla pena irrogata. Non viola, infatti, il divieto di reformatio in peius, la sentenza del giudice di appello che, pur in presenza di gravame prodotto dal solo imputato, lo ritenga responsabile a titolo di dolo e non - come in primo grado - di colpa, senza per questo aggravare il trattamento sanzionatorio, atteso che, per espressa indicazione dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen., il giudice di secondo grado può dare al fatto, nei limiti del devoluto e senza incidere sulla pena, una definizione giuridica più grave (Sez.5, n.8932 del 09/06/2000, Rv.217726).
Nella sentenza impugnata, pur avendo la difesa dell'imputato formulato richiesta di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod.pen., non vengono esplicitate le ragioni del relativo diniego. Il silenzio della decisione sul tema vizia parzialmente l'atto decisorio e tale omissione investe un ambito della decisione rimesso all'esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito.
Consegue, pertanto, l'annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché valuti, con giudizio di fatto non surrogabile in questa sede, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen, con la precisazione che l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna per la verifica della sussistenza dell'art. 131 bis cod. pen., impedisce l'applicabilità nel giudizio di rinvio della eventuale causa di estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez.3, n.50215 del 08/10/2015, Rv.265434)”.
 

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