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Tar Emilia: 'Raccolta scommesse solo per operatori autorizzati'

17 giugno 2019 - 16:13

Il Tar Emilia Romagna ribadisce che Ctd non può raccogliere scommesse per operatore sprovvisto di concessione dei Monopoli di Stato.

Scritto da Fm
Tar Emilia: 'Raccolta scommesse solo per operatori autorizzati'

"Il sistema concessorio-autorizzatorio, vigente nel nostro ordinamento, la cui legittimità è stata confermata anche dalle Corti europee, riguarda unicamente operatori economici che intendano 'organizzare e gestire' nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l'individuazione dell'effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse. Invece con il meccanismo predisposto (attraverso un Ctd intermediario, come nella fattispecie), ove lo Stato italiano lo consentisse, il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua attività all'estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso l'intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile, ingenerando incertezze presso gli stessi scommettitori. Anzi, tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l'autorizzazione".

Questa la motivazione con cui il Tar Emilia Romagna ha rigettato il ricorso di un centro di trasmissione dati  per l'annullamento del decreto emesso il 25 luglio 2014 dal Questore di Forlì-Cesena di diniego dell’autorizzazione ex art. 88 Tulps per la raccolta di scommesse sportive da effettuarsi per conto di un operatore autorizzato all’esercizio dell’attività di scommesse dal governo maltese.
Alla base del provvedimento di diniego era sostanzialmente posta la mancanza di una concessione rilasciata dai Monopoli di Stato in capo al richiedente e all'operatore maltese.
 
Nella sentenza, il Tar sottolinea che "la giurisprudenza nazionale (CdS, 5676/2013), da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha affermato che il Ctd non potrebbe in ogni caso svolgere l'attività per cui è stata chiesta l'autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce".
 

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