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Cassazione: 'Raccolta scommesse abusiva, esercente responsabile'

14 ottobre 2019 - 13:46

La Cassazione conferma condanna per raccolta scommesse abusiva a titolare di una rivendita di tabacchi che apriva e ricaricava conti gioco online per conto di bookmaker non autorizzato.

Scritto da Redazione
Cassazione: 'Raccolta scommesse abusiva, esercente responsabile'

"Poiché l'art. 4, comma 4 bis, cit. considera illecita, se non autorizzata,'qualsiasi' attività organizzata che 'comunque favorisca' sia le attività di accettazione sia quelle di raccolta di scommesse, non vi è dubbio che coloro che sul territorio gestiscono i punti di commercializzazione debbono dotarsi di autorizzazione di pubblica sicurezza; e ciò sia che operino all'interno del circuito dell'impresa concessionaria sia che operino collaborando con essa sulla base di un accordo contrattuale".

 

A ribadirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza con cui rigetta il ricorso del titolare di una rivendita di tabacchi avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, dichiarando non doversi procedere per avere esercitato l'attività di internet point senza la necessaria autorizzazione per intervenuta prescrizione, ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città di condanna per i reati di cui agli artt. 88 e 221 Tulps e 4, comma 1, 4 bis e 4 ter della I. n. 401 del 1989 per avere abusivamente svolto sul territorio nazionale un'attività organizzata diretta all'accettazione e alla raccolta per via telematica di scommesse su eventi sportivi calcistici accettate da una società senza la prescritta concessione, autorizzazione e licenza di cui all'art. 88 Tulps e senza essere in possesso della prescritta autorizzazione del Coni, nonché del ministero dell'Economia e delle finanze - Monopoli di Stato - all'uso dei mezzi telematici per la predetta raccolta di scommesse e per la trasmissione telematica delle stesse alla società accettante.
 
I giudici della Cassazione quindi evidenziano che "è lo stesso ricorso a dare atto del fatto che in base al contratto stipulato con la società ed avente ad oggetto l'affidamento dell'attività di commercializzazione di ricariche e di distribuzione dello schema del contratto di gioco l'imputato aveva come compito anche quello di aprire i conti gioco online e di procedere alla relativa ricarica riscuotendo a tale titolo le somme versate dagli utenti mentre la sentenza impugnata ha sottolineato come nel locale fosse presente un computer a disposizione del pubblico per le giocate e come il titolare svolgesse attività di promozione delle scommesse, ricevendo anche 'una provvista a percentuale' sulle stesse.
Correttamente, quindi, i giudici di appello, muovendo dalla giurisprudenza appena sopra ricordata, hanno, in termini di conformità alla normativa vigente e secondo un ragionamento del tutto logico e dunque non sindacabile, ricondotto l'attività complessivamente svolta dal ricorrente all'interno di un'attività di mediazione di carattere penalmente rilevante nel senso già indicato dalle pronunce appena ricordate, senza che la mancanza dell'elemento del pagamento delle vincite, valorizzata dal ricorrente, possa condurre ad esiti opposti".
 

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