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Punto scommesse 'sospetto', Tar Friuli chiede chiarimenti ad Adm

24 ottobre 2019 - 06:44

Il Tar Friuli dispone un'istruttoria per ottenere dai Monopoli di Stato chiarimenti circa le autorizzazioni per un punto scommesse operante per un bookmaker straniero.

Scritto da Fm
Punto scommesse 'sospetto', Tar Friuli chiede chiarimenti ad Adm

"È necessario disporre istruttoria per ottenere da parte di Agenzia delle dogane e dei monopoli una precisa e dettagliata relazione in cui si ripercorrano le vicende relative alla procedura avviata dal bookmaker e si chiarisca, con tutta la documentazione di corredo, se il punto di raccolta scommesse gestito dal ricorrente sia stato o meno regolarizzato, se sia stata o meno (e in tal caso perché) trasmessa alla Questura di Udine la documentazione per il rilascio della licenza ex art 88 Tulps e quale punto di raccolta risulti contraddistinto dal n. 46/95110 'nell’elenco diritti assegnati per i punti di raccolta di cui all’art. 1, comma 643 della l. 190/2014 come modificato dall’art. 1,comma 926 della 208/2015' del bookmaker. Al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro 15 giorni dalla comunicazione via pec della presente ordinanza".

 

A statuirlo è il Tar Friuli in un'ordinanza con cui "risponde" al ricorso del titolare di un'attività avente per oggetto “Altre elaborazioni elettroniche –servizi elaborazione dati attraverso società esterne” per l'annullamento del provvedimento della Questura di Udine con il quale è stata decretata la chiusura del centro di trasmissione ed elaborazione dati-internet point.
Presso lo stesso indirizzo di tale attività, si legge nell'ordinanza, risulta invece insistere la ditta individuale del fratello del ricorrente "il quale esercita la diversa attività di 'centro elaborazione dati internet point' come dichiarato dallo stesso alla locale Camera di Commercio ed al locale Ufficio Licenze con istanza intesa al rilascio della licenza di cui all’art 88 Tulps per la trasmissione di dati inerenti scommesse per conto di una società straniera. Nel corso del controllo che ha dato origine al provvedimento avversato è stato poi accertato all’interno dei locali de quo lo svolgimento dell’esercizio dell’attività di raccolta e trasmissione di giocate relative ad eventi sportivi per conto di un bookmaker maltese ad opera del fratello del ricorrente, il quale dichiarava di prestare la propria attività a titolo gratuito a favore del fratello. A fronte di quanto sopra la decisione di chiusura veniva motivata con la circostanza che il ricorrente non ha ottemperato al disposto di cui alla legge 190/2014 e successive modificazioni con la presentazione al questore della comunicazione prevista dalla lettera e) del comma 644 in qualità di titolare del punto di raccolta scommesse, che il punto di raccolta/trasmissione delle scommesse non risulta tra quelli regolarizzati, che le scommesse raccolte consentono vincite superiori a 10mila euro e che la lettera h), punto 5) del comma 644 della legge 190/2014 come modificata dalla legge 208/2015 prevede la chiusura dell’esercizio per il caso in cui il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta di scommesse abbia omesso la dichiarazione di cui sopra".
 
 
I giudici amministrativi quindi hanno fissato l'udienza di discussione del merito alla data del 3 dicembre 2019.
 

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