skin

Minimi garantiti, Tar Lazio: 'Note di pagamento irragionevoli'

29 novembre 2019 - 10:45

Il Tar Lazio accoglie ricorsi di agenzie ippiche per l’annullamento delle note con cui Adm ha intimato il versamento dei cosiddetti 'minimi garantiti' in un’unica soluzione.

Scritto da Fm
Minimi garantiti, Tar Lazio: 'Note di pagamento irragionevoli'

"Le note impugnate, con le quali l’Agenzia, senza considerare la più complessiva situazione di perdurante squilibrio, ha ingiunto il pagamento dei cosiddetti 'minimi garantiti' per i citati anni di riferimento, si appalesano ancora più viziati da eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione. Si aggiunga, ad aggravare l’evidente sperequazione che affligge la posizione delle ricorrenti, che le stesse vantano, a loro volta, un credito nei confronti dell’Agenzia, per effetto del cosiddetto 'Lodo Di Majo', il quale, pur annullato dalla Corte d’Appello e oggetto di successivo ricorso per Cassazione, ha tuttavia riconosciuto le ragioni dei concessionari storici nella annosa vicenda che li vede contrapposti all’amministrazione".

 

Così il Tar Lazio ha accolto i ricorsi di due agenzie ippiche per l’annullamento delle note con le quali l’ufficio regionale della Sardegna dei Monopoli di Stato ha intimato il versamento dei cosiddetti “minimi garantiti” in un’unica soluzione.
 
"Come emerge dagli atti di causa, i concessionari ippici, per mezzo degli accordi del 2003, sottoscrivevano con l’amministrazione una convenzione, per mezzo della quale si prevedeva, da una parte, il riconoscimento da parte dei concessionari stessi della debenza delle pendenze relative al biennio 2000-2002, per altro verso, una rateizzazione dei debiti a fronte di un contestuale prolungamento del rapporto concessorio fino al 2011.
L’accordo novativo era evidentemente dettato dalla situazione di difficoltà in cui versavano i concessionari storici, i quali avevano subito la crisi del 'mercato' di riferimento, come esposto nella parte in fatto, anche per eventi a loro non addebitabili, legati alla rete clandestina parallela ed alla avvenuta liberalizzazione dell’attività, che si era verificata dapprima 'di fatto' e quindi per effetto del cosiddetto 'decreto Bersani'.
Ne deriva che le nuove determinazioni, come detto dal contenuto ontologicamente 'novativo', hanno fatto venir meno l’efficacia delle corrispondenti pattuizioni contenute nelle convenzioni originarie, determinando l’estinzione di ogni ulteriore obbligazione siccome collegata all’assetto previgente.
La revoca delle concessioni ippiche storiche, quali sono quelle delle ricorrenti, ha, per altro e sotto altro aspetto, sostanziato un evento sopravvenuto ed estraneo alla sfera di controllo delle parti che ha inciso sulla causa della nuova convenzione (imperniata sul riconoscimento del debito e correlativa rateizzazione, funzionalmente collegati al prolungamento del titolo sino al 2011, anche al fine di far conseguire gli utili derivanti dall’attività de qua, che sarebbero stati utilizzati in parte anche per ripianare la debenza passata), impedendone il normale funzionamento e così determinando l’estinzione delle originarie obbligazioni", si legge nella sentenza del Tar Lazio.
 
"Le determinazioni assunte dall’amministrazione non sembrano in linea con quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 275 del 2013, nella parte in cui la Corte, condividendo le difese dei concessionari e le considerazioni del Giudice remittente, statuiva l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, lett. b), D.L. n. 16/2012, nella specifica parte in cui precostituiva il limite del 5 percento al congegno transattivo rimesso alle Amministrazioni di settore.
La Corte ha infatti opinato che vi è 'una evidente rottura della consequenzialità logica fra la pretesa di pervenire ad un equilibrato riassetto delle prestazioni economiche dei concessionari e la fissazione del tetto in modo apodittico, prescindendo cioè da quell’attenta e ponderata valutazione delle mutate circostanze di fatto (i pacifici minori introiti conseguenti all’evoluzione in senso concorrenziale del mercato delle scommesse ippiche), che costituiva la premessa indispensabile della determinazione delle modalità di salvaguardia e che rimane non meno indispensabile per l’applicazione del nuovo meccanismo di riequilibrio', dovendosi così censurare la norma impugnata perché 'non emergono le ragioni che inducono a ritenere il tetto congruente con l’obiettivo prefissato dallo stesso legislatore, e cioè – si ripete − la riconduzione ad equità dei rapporti concessori nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità'.
Dal che si deduce che era onere dell’amministrazione riallineare e ricondurre ad equità ed equilibrio corrispettivo il rapporto in essere tra le parti, anche e soprattutto sotto il profilo dei maturati debiti in capo ai concessionari.
Adempimento che, tuttavia, l’amministrazione ha mancato di porre in essere; anzi agendo, illico et immediate, per il recupero 'secco' del debito afferente le annualità di cui si verte".
 

Articoli correlati