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Tar: 'Niente licenza scommesse se titolare ha frequentazioni dubbie'

30 marzo 2020 - 08:54

Il Tar Calabria conferma il no alla licenza per la raccolta di scommesse al titolare di una tabaccheria per 'difetto di affidabilità per le sue frequentazioni'.

Scritto da Fm
Tar: 'Niente licenza scommesse se titolare ha frequentazioni dubbie'

"L'affidabilità e la buona condotta dell'istante possono essere desunti da condotte del soggetto comunque significative, ma soprattutto collegate e coerenti con il tipo d'attività soggetta a tali titoli di polizia, con la precisazione, però, che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all'attività e, da qui, l'abuso del titolo stesso".

A ricordare questo principio è il Tar Calabria, in una sentenza con cui rigetta il ricorso con cui il titolare di una tabaccheria ha impugnato, con richiesta di tutela cautelare, il diniego della licenza per l'installazione di videoterminali per la raccolta di scommesse motivato sul difetto di affidabilità per le sue frequentazioni.


"Il diniego di licenza non risulta comminato per il riscontro di risalenti ed episodiche frequentazioni del ricorrente con soggetti con precedenti di polizia, quanto per il riscontro della permanenza della frequentazione con uno di essi, all’epoca del diniego della licenza ed il pericolo di possibile interferenza di questi, in quanto appartenente ad un clan, sulla gestione dell’attività di scommesse, notoriamente oggetto di interesse della criminalità", si legge nella sentenza.
 
"I presupposti di fatto della frequentazione e della pericolosità di essa rispetto alla attività da autorizzare risultano correttamente riscontrati e valutati.
Il ricorrente, infatti, da un lato, per come dà conto il provvedimento, frequentava già nel 2007 per uscite conviviali l'uomo, divenendone poi il cognato, e non ha dedotto né dimostrato la cessazione della frequentazione che deve inferirsi, secondo l’id quod plerumque accidit, dal rapporto di affinità.
Dall’altro lato, la condotta istruttoria processuale ha confermato che risulta condannato (con sentenza confermata in Cassazione) per delitti di associazione mafiosa, estorsione ed in materia di stupefacenti", concludono i giudici.
 

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