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Tassa scommesse, Dl rilancio: 'Importi proporzionati a raccolta'

20 maggio 2020 - 09:52

La relazione illustrativa sul Dl Rilancio evidenzia che gli importi di finanziamento del 'fondo salvasport' con la tassa sulle scommesse sono stati 'determinati partendo dall’ammontare delle raccolta in anni precedenti'.

Scritto da Redazione
Tassa scommesse, Dl rilancio: 'Importi proporzionati a raccolta'


"Il livello di finanziamento del Fondo non è comunque inferiore complessivamente a quaranta milioni di euro per l’anno 2020 e cinquanta milioni di euro per il 2021.
Tali importi sono stati determinati prudenzialmente, partendo dall’ammontare delle raccolta sportiva realizzatasi negli anni precedenti ed operando le necessarie correzioni al ribasso in ragione del periodo di lockdown del 2020".

È quanto riporta la relazione illustrativa del decreto Rilancio - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - che all'articolo 217 definisce i criteri per la "Costituzione del fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" finanziato dal nuovo prelievo sul betting che - dopo le richieste del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora - passa dallo 0,3 allo 0,5 percento "del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali" ed è attivo "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021".

"Il Centro Studi della Federazioni Italiana Gioco Calcio, in un documento datato 27 marzo 2020, ha evidenziato che 'solo tra il 2006 e il 2019 la raccolta delle scommesse sul Calcio è aumentata di quasi 5 volte, passando da 2,1 a 10,4 miliardi di euro, e nel medesimo periodo il relativo gettito erariale è passato da 171,7 a 248,5 milioni di euro'. La fonte dei dati indicati nel riportato documento della Figc è la 'Direzione Centrale gestione tributi e monopoli giochi — Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore' del Ministero dell'Economia", si legge ancora nella relazione.
 
"Per espressa previsione normativa, il predetto livello di finanziamento del Fondo è stabilito al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Ne consegue che la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica", prosegue la relazione.


Nel testo, che ripercorre anche l'evoluzione della tassazione sulle scommesse negli ultimi anni, quindi si legge: "Attualmente, sulle scommesse a quota fissa l'imposta si applica con l’aliquota del 20 percento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 percento, se la raccolta avviene a distanza, così aumentata dall’art. 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (mentre sulle scommesse su eventi virtuali l’aliquota è del 22 per cento). Come esemplificato dall’ Agenzia delle dogane e dei Monopoli, considerato che per una raccolta di 100 euro la vincita sulle scommesse è di circa 82 euro con un margine di circa 18 euro, emerge che un aumento di 1 euro su una raccolta di 100 euro si trasla parimenti sul prelievo applicato al margine portandolo da 3,6 euro a 4,6 euro per il gioco fisico. L'ultimo aumento previsto nella legge di bilancio 2018 è stato — proseguendo nel nostro esempio — di 2 euro sul margine, equivalente a circa 0,35 euro sulla raccolta; ed in tale periodo si rammenta non vi era la crisi finanziaria in corso e la sospensione del gioco. Analoghe considerazioni per scommesse a distanza e virtuali".
 

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