skin

Gioco online al bar, Tribunale di Bari annulla ordinanze di ingiunzione

04 giugno 2020 - 14:53

Annullate dal Tribunale di Bari le ordinanze di ingiunzione nei confronti di un bar corner affiliato Snai.

Scritto da Redazione
Gioco online al bar, Tribunale di Bari annulla ordinanze di ingiunzione

Con due diverse sentenze, il Tribunale di Bari ha annullato le ordinanze di ingiunzione per 20.000 euro con confisca dei personal computer inflitte a un bar corner affiliato Snai.
La contestata violazione riguardava la presunta violazione dell’art 7 del decreto Balduzzi L'articolo 7, comma 3 quater vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco offerte dai concessionari online, da soggetti autorizzati.
Il magistrato ha accolto le motivazioni del legale del ricorrente, l'avvocato Vincenzo Matera, e ha annullato le ordinanze di ingiunzione emesse dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari.

LE MOTIVAZIONI DELLE SENTENZE - Il precetto normativo di cui all’art. 7 comma 3 quater del D.L. n. 158/2012 sanziona la condotta del titolare di pubblico esercizio che mette a disposizione all’interno dell’esercizio stesso delle apparecchiature che attraverso la connessione ad internet consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco. Tale normativa, si legge nelle sentenze, deve interpretarsi logicamente riferendola a collegamenti cosiddetti “a circuito chiuso”, bloccati sul sito o sui siti di gioco, costituiti “per lo più da una struttura dotata di schermo touch- screen, tastiera di comando anche virtuale a dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l’inserimento della smart card che abilita al gioco e l’introduzione di banconote per ricaricare la smart card utilizzata” (cfr. circolare n. 0019453 del 06.03.2014 della stessa Agenzia dei Monopoli ), e non anche all’utilizzo in esercizi pubblici di Pc a navigazione libera (come nel caso espressamente indicato nel provvedimento impugnato) di per sé soli non idonei a consentire ai clienti privi di conto di gioco di giocare sulla piattaforma di un concessionario e che siano destinati in via ordinaria a consentire a chiunque la libera navigazione in internet per il soddisfacimento di esigenze prevalentemente estranee al mondo dei giochi online. Deve ritenersi pertanto che la condotta costitutiva della fattispecie di illecito amministrativo di cui all’art. 7 cit. sia rappresentata dalla messa a disposizione di una apparecchiatura che per le proprie caratteristiche intrinseche sia di per sé idonea a consentire ai clienti di giocare sulla piattaforme di gioco online e non dalla condotta omissiva del gestore del pubblico esercizio che ometta di impedire al cliente di utilizzare un Pc a navigazione libera per giocare su di una piattaforma online (cfr. in proposito Trib Benevento sent. 725/18 e trib. Termini Imerese sent. 714/19 ).

A tale interpretazione restrittiva della norma conduce anche un percorso orientato costituzionalmente (cfr. sent. 196/2010 ) ed ai sensi della giurisprudenza della Cedu, ove si consideri l’estensibilità delle garanzie previste per il diritto penale sostanziale a tutte le sanzioni aventi carattere afflittivo e quindi la necessaria applicazione dei caratteri della determinatezza e della tassatività desumibili dall’art. 25 cost. anche agli illeciti amministrativi e ribadita, peraltro, anche dall’art. 1 della L. 689/81. Deve pertanto concludersi per l’annullamento della sanzione amministrativa oggetto di opposizione.

 

Articoli correlati