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Tar Emilia: 'Gioco, limite di 8 ore proporzionato e legittimo'

08 luglio 2020 - 07:18

Il Tar Emilia Romagna ribadisce il potere dei sindaci di regolamentare il gioco ed evidenzia la legittimità di un limite orario di 8 ore giornaliere.

Scritto da Fm
Tar Emilia: 'Gioco, limite di 8 ore proporzionato e legittimo'

La parte ricorrente trascura "come la giurisprudenza formatasi in 'subiecta materia' sia del tutto ferma nell’ammettere la competenza del sindaco ai sensi dell’art. 50 comma 7 del Tuel nel disciplinare gli orari delle sale giochi. L'art. 50 del Dlgs n. 267/2000 assegna al sindaco il compito di coordinare ed organizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, e dei servizi pubblici, al fine di armonizzarne l'espletamento, con le esigenze complessive e generali degli utenti".

A ribadire il concetto, già protagonista delle pronunce di tanti tribunali amministrativi, è il Tar Emilia Romagna, nella sentenza con cui respinge il ricorso presentato dal gestore di una sala scommesse per l'annullamento dell'ordinanza con cui nel 2016 il sindaco del Comune di Casalecchio di Reno ha fissato per l'intero territorio comunale gli orari massimi di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici con vincita in denaro ex art. 86 e 88 Tulps dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22.
 
"Tale assetto - diversamente da quanto pervicacemente sostenuto dalla ricorrente - non è stato modificato per effetto della sopravvenuta Intesa Stato Regioni enti locali raggiunta nella Conferenza unificata del 7 settembre 2017, che non ha efficacia vincolante se non recepita con il previsto decreto del ministero dell’Economia e Finanze", rimarcano i giudici.
 
"Anche a voler optare per la tesi del tutto minoritaria del carattere cogente sostenuta da parte ricorrente, trattasi di atto emanato successivamente all’ordinanza sindacale impugnata, come tale irrilevante ai fini dello scrutinio di legittimità, secondo il noto principio del 'tempus regit actum'. Pertanto, l'ipotetica illegittimità sopravvenuta può essere apprezzata solo quando il nuovo diverso assetto normativo che regola la fattispecie imponga espressamente la modifica di precedenti atti ovvero ne determini la evidente incompatibilità, decorso un eventuale periodo transitorio", si legge ancora nella sentenza.
 
Secondo il Tar Emilia Romagna inoltre l'ordinanza di Casalecchio di Reno ha dalla sua adeguate motivazioni. "I dati forniti dal Sert richiamati nell’ordinanza sindacale hanno evidenziato un forte fenomeno di espansione sul territorio della ludopatia, che secondo la stessa Consulta costituisce una vera e propria patologia paragonabile alla dipendenza da sostanze stupefacenti o alcoliche tale da giustificare oltre il distanziamento dai luoghi sensibili anche interventi di limitazione degli orari, essendo sul punto del tutto irrilevante l’operato dei sindaci degli altri comuni, secondo un percorso argomentativo sostenuto da parte ricorrente che vedrebbe del tutto illogicamente penalizzare l’autonomia costituzionalmente garantita di ogni ente locale".
 
Inoltre, secondo il Collegio "il contenimento dell'orario di apertura di una sala giochi entro il limite di 8 ore giornaliere, effettuato anche con apposite ordinanze del sindaco del luogo è rispettoso in concreto del principio di proporzionalità, in funzione del quale i diritti e le libertà dei cittadini possono essere limitati solo nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici, e per il tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge".
 
 

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