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Minori in sala scommesse, Tar: 'Revoca licenza è illegittima'

17 luglio 2020 - 10:57

Il Tar Friuli accoglie ricorso di una sala scommesse a cui è stata revocata la licenza per la presenza di minori, provvedimento illegittimo per difetto di istruttoria.

Scritto da Fm
Minori in sala scommesse, Tar: 'Revoca licenza è illegittima'

Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha dato ragione al gestore di una sala scommesse, che si era visto revocare la licenza dalla Questura di Pordenone per la presenza, nel suo esercizio, di sei minori, di cui non aveva verificato l'età, per ben due volte.

L'uomo aveva dichiarato agenti accertatori che i giovani erano abituali frequentatori della sala scommesse in quanto egli riteneva fossero maggiorenni, e tale violazione delle norma si era verificata già in passato, circostanza a cui era seguita la sanzione della chiusura dell’esercizio per 10 giorni.

 

I giudici del Tar però hanno ritenuto di annullare il provvedimento del Questore di Pordenone in virtù della violazione dell'art. 24, commi 21 e 22 d.l. n. 98/2011, conv. l. n. 111/2011, norma che, citata a sostegno del provvedimento impugnato, necessita però dell’intervento dell’ufficio territoriale dei Monopoli di Stato competente, in quanto prevede che “Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell’applicazione della predetta sanzione accessoria”.
 
Adm, alla quale (oltre che, per conoscenza, al Questore) il Comandante della Polizia municipale di Pordenone aveva inviato gli atti di accertamento della violazione, infatti “non risulta, dal provvedimento impugnato, essere intervenuta nel procedimento in controversia per proporre la revoca, nella verificata sussistenza del relativo presupposto; conseguentemente, mancando la fase procedimentale di competenza di detto ufficio, il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di istruttoria”, si legge nella sentenza del Tar.
 
Infine, “non può condividersi l’obiezione della difesa dell’Amministrazione dell’Interno, secondo cui il provvedimento sarebbe autonomamente sorretto da una valutazione discrezionale, di esclusiva competenza del Questore, ex art. 11 del Tulps, relativamente al fatto che i necessari requisiti soggettivi, di affidabilità e moralità, in capo alla parte ricorrente sarebbero venuti meno: infatti, una tale motivazione non è in alcun modo desumibile dal provvedimento, nel quale non è nemmeno citata la suddetta norma del Tulps che (effettivamente) attribuirebbe detto autonomo potere”.
 

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