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Scommesse, Tar: 'Ctd non possono richiedere l'autorizzazione ex Tulps'

07 ottobre 2020 - 11:14

Il Tar Campania ribasce che i Ctd non possono raccogliere scommesse per operatori senza concessione italiana e che comunque non possono richiedere l'autorizzazione ex 88 Tulps.

Scritto da Fm
Scommesse, Tar: 'Ctd non possono richiedere l'autorizzazione ex Tulps'

Se operano per bookmaker esteri privi di concessione italiana i centri trasmissione dati non possono esercitare la raccolta di gioco, e comunque non hanno alcun titolo a chiedere l'autorizzazione ex art. 88 del Tulps, né interesse a ricorrere contro il diniego del questore.

A ribadire il principio, già espresso in molte altre occasioni, è il Tar Campania nella sentenza con cui respinge il ricorso di un Ctd contro il il diniego opposto dalla Questura di Napoli al rilascio della licenza di pubblica sicurezza ex articolo 88 del Tulps, per l'esercizio dell'attività di trasmissione telematica di dati relativi a scommesse in favore di una società titolare di licenza maltese per l'attività di bookmaker nel settore delle scommesse sportive, in quanto non rientra tra i concessionari o autorizzati ai quali la legge italiana riserva la facoltà di organizzare o gestire le scommesse.

 

“La licenza di cui all'art. 88 del Tulps, anche alla luce dei sopra richiamati principi eurounitari, non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l'attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell'Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge”, evidenziano i giudici amministrativi campani richiamandosi ad altre sentenze precedenti.
 
I titolari di Ctd non hanno nessun titolo sostanziale a chiedere l'autorizzazione ex art. 88 del Tulps, né interesse a ricorrere contro il diniego del questore, non potendo in ogni caso svolgere l'attività per cui è stata chiesta l'autorizzazione senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse si agisce, ossia del legale concessionario; [...] la provenienza della domanda di licenza da un Ctd sostanzialmente privo del carattere legittimante determina incertezze presso gli stessi scommettitori; tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l'autorizzazione, in quanto si pone in contrasto con le esigenze di tutela del consumatore, anch’esse protette dal diritto comunitario”, rimarca il Tar Campania.
 
Secondo il Collegio poi “non è ravvisabile la dedotta violazione della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione, atteso che la copertura costituzionale non richiede che ogni attività economica possa essere intrapresa prescindendo dal possesso dei titoli concessori richiesti dall'ordinamento giuridico, soprattutto se, come nel caso di specie, il possesso dei predetti titoli presuppone l'esercizio di poteri di controllo da parte della amministrazione statale per finalità di tutela dell'ordine pubblico”.
 
Inoltre, “le disposizioni di cui all'art. 88 del Tulps non sono in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea, atteso che la normativa nazionale persegue razionalmente finalità di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare le restrizioni nazionali ai citati principi comunitari (cfr. Cassazione penale, sez. III, 12 gennaio 2012, n. 7695); la licenza di cui all'art. 88 del Tulps, anche alla luce dei sopra richiamati principi eurounitari, non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l'attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell'Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge (cfr. ex multis, T.a.r. Piemonte, sez. II, 18 agosto 2014 n. 1399; Tar Emilia Romagna, Parma, 16 aprile 2014 n. 97)”, conclude la sentenza.
 

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